PUBBLICAZIONE IMMAGINI DI MINORI

Per il Codice civile è vietato ogni abuso dell’immagine altrui.  Art. 10 c.c. – Abuso dell’immagine altrui, prevede che. “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni. Per la Legge n. 633 del 1941 (Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), art. 96, comma 1°: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”;  l’ art. 97: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.” La Corte di Cassazione, 2^ Sezione Civile, con l’ordinanza n. 2978 del 1 febbraio 2024 ha statuito in ordine alla pubblicazione di immagini di minori, stabilendo che se l’immagine di un minore viene ripresa e pubblicata in occasione di un evento pubblico o comunque svoltosi in pubblico e la ripresa è casuale, non occorre il consenso dei suoi genitori. FATTO: Un minore era stato ripreso da una televisione, nell’ambito di un servizio relativo all’arresto di una persona latitante, servizio successivamente mandato in onda nel corso del telegiornale. I genitori del minore adiscono al  Tribunale e chiedono che venga inibita la continuazione della diffusione, nonchè  il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore, stante la mancanza del consenso alla diffusione dell’immagine del figlio. I genitori del minore avevano anche lamentato nel ricorso che il servizio televisivo aveva accostato il proprio figlio ad un latitante. Il Tribunale rigetta il ricorso ma i genitori arrivano fino alla Cassazione. Ma anche la Cassazione da torto ai genitori del minori, spiegando che, il diritto all’immagine è tutelato nel nostro ordinamento dal codice civile, art. 10, e dall’art. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore, legge n. 633 del 1941. Nella fattispecie all’esame dei giudici di legittimità, però la ripresa del minore era collegata ad un evento di interesse pubblico e svoltosi in pubblico, qual è l’arresto di un latitante, e la ripresa del minore è stata del tutto casuale, all’interno di una massa indistinta di persone, senza alcun intento di polarizzare l’attenzione su di lui.

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Redazione

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