ASSICURAZIONE: DIRITTO DI ACCESSO ALLA REGISTRAZIONE TELEFONATA 118

Il Decreto Legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private o “CAP”) prevede espressamente all’art. 146 un diritto di accesso agli atti a favore di contraenti e di eventuali danneggiati di polizze di assicurazione r.c. auto e natanti. Secondo la disposizione codicistica le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti e ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Secondo il TAR Puglia, sede di Bari, con la sentenza n. 1442 del 13.11.2020 : “sussiste il reciproco diritto di accesso della compagnia nei confronti del danneggiato”. Anche Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – sentenza del 5.3.2024 n. 171, è intervenuto sul diritto dell’assicurazione ad ottenere la registrazione della telefonata di richiesta di intervento del 118 in caso di sinistri con feriti, statuendo che, l’Assicurazione ha diritto a ricevere la copia della registrazione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del 118, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di eventualmente procedere, in maniera puntuale e motivata, ad oscurare quelle specifiche parti della documentazione richiesta che: a) siano estranee alla vicenda oggetto della richiesta risarcitoria; b) contengano dati identificativi ovvero sensibili non pertinenti, ovvero afferenti a soggetti estranei alla vicenda. L’ assicurazione è, pertanto, titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso dei documenti in questione, la cui conoscenza è necessaria per consentirle la verifica dell’esatta dinamica dell’evento dannoso, in relazione alla quale il presunto danneggiato ha formulato nei suoi confronti richiesta di risarcimento del danno. Il suddetto interesse di cui è titolare l’Assicurazione si lega, inoltre, anche a quello mutualistico a che eventuali frodi assicurative non comportino una lievitazione dei premi in danno di tutti gli altri assicurati. In passato sempre il TAR Puglia, sede di Bari, con la sentenza n. 1442 del 13.11.2020, aveva riconosciuto come legittima la richiesta di accesso alle registrazioni telefoniche di richiesta di intervento del 118, da parte di una compagnia di assicurazione. I giudici hanno osservato che, sussistendo per il danneggiato il diritto di accesso agli atti di cui all’art. 146 del d.lgs. 209/2005, sussiste il reciproco diritto di accesso della compagnia nei confronti del danneggiato.  Così anche il TAR LAZIO, Roma, sez. III-quater, sentenza del 20 febbraio 2023, n. 2923, che ha riconosciuto il diritto  di accesso alle telefonate effettuate alla centrale operativa del 118 nonché alle schede di intervento del Servizio 118, dichiarando  legittima l’ostensione se funzionale alla ricostruzione dei fatti relativi al sinistro purché non lesiva della riservatezza degli interessati. 

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REDAZIONE

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