GIURISPRUDENZA IN PILLOLE

TRAVISAMENTO DELLA PROVA. Principio di diritto: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto  probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn 4 e 5, c.p.c. a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale”. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili,  sentenza n. 5792 del 5.3.2024).

SOSPENSIONE ESECUZIONE: “𝑉𝑎 𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑙’𝑒𝑠𝑒𝑐𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑃𝑉 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎, 𝑠𝑜𝑐𝑐𝑜𝑚𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙’𝑒𝑠𝑒𝑐𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎̀ 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 (𝑠𝑢𝑏 𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜), 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐ℎ𝑖 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑒𝑠𝑒𝑐𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒 𝑠𝑢𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑖”. (𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐀𝐯𝐞𝐳𝐳𝐚𝐧𝐨, 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟗 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒).

NOTIFICA IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA CONTRIBUENTE:  La Corte di Cassazione con ordinanza n. 5818 del 5.03.2024 h ritento “non sufficiente assenza citofono e cassetta postale. “Per tale tipologia di notifica in forma semplificata, è necessario che siano specificate le ragioni dell’assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l’abitazione del destinatario o per mera assenza di quest’ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell’indirizzo, l’abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile. Dalla relata di notifica dell’intimazione in commento emerge che l’Ufficiale Giudiziario ebbe solo a constatare “l’ irreperibilità del destinatario sconosciuto da info prese non citofono no cassetta“, senza, tuttavia, dar conto delle successive operazioni di ricerca, da attestare nella relata e compiute per verificare che il destinatario non avesse più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva li domicilio fiscale. La giurisprudenza di questa Corte non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento – proprio come avvenuto nella specie – del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell’ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell’atto dai residenti interpellati. L’ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz’altro meno al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell’attività notificatoria. Da quanto precede discende la nullità della notifica dell’intimazione di pagamento. (di Bruno MAVIGLIA).

TRIBUNALE di BOLOGNA: Non risponde penalmente l’imprenditore che abbia omesso il versamento delle ritenute perché, in crisi di liquidità, abbia deciso di prediligere i pagamenti ai dipendenti e ai fornitori. Con la sentenza n. 4307/2023 – ud. 18.7.2023 dep. 26.9.2023 -, il Tribunale di Bologna ha assolto – perché il fatto non costituisce reato – un imprenditore cui era imputato il reato di cui all’art.10-bis d.lgs. 74 del 2000 per avere omesso di versare le ritenute, pur avendo pagato i dipendenti e i fornitori. (Cfr. anche la sentenza delle Sezioni Unite c.d. “Favellato” Cass. 37425 del 2013).

REGISTRAZIONE VIDEO ED AUDIO: E’  reato registrare video e audio dei conviventi all’interno della propria abitazione se è assente l’autore del fatto. Con la sentenza numero 4840 del 2024  – depositata il 02.02.2024, la Corte di Cassazione – V Sezione Penale  –  ha affrontato il tema afferente la sussistenza del reato di interferenze illecite nella vita privata quando l’agente che ha predisposto gli strumenti di captazione audio/video dei conviventi  è assente al momento delle registrazioni. “La questione all’attenzione  nell’odierno giudizio  cautelare è se possa configurarsi il reato nei confronti di chi abbia libero accesso al domicilio all’interno del quale erano avvenute le riprese, in quanto convivente, a qualsiasi titolo, con la persona offesa i cui atti di vita privata erano stati registrati. Così delimitata la questione, appare evidente come questa Corte abbia costantemente ritenuto che non sia consentita, neppure al convivente, la registrazione di immagini di vita privata altrui, quando lo stesso non ne sia stato parte, posto che, solo in tale ultima evenienza l’atto di vita privata appartiene anche a chi l’abbia registrato (non diversamente, peraltro, dalla registrazione di comunicazioni di cui chi registra sia uno degli interlocutori: Cfr.  Cass. Sez. U, n. 36747 del 28.5.2003, Torcasio, Rv. 225466 ove si precisa che la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale, e quindi pienamente utilizzabile, del fatto; un orientamento confermato da ultimo Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, Acanfora, Rv. 283977).

La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 c.p.p., costituendo una forma di mera memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente (Cass. Sez. U, n. 36747 del 28.05.2003, Torcasio e altro, Rv. 225466).

La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da chi vi abbia partecipato o sia stato comunque autorizzato ad assistervi non è riconducibile alla nozione di intercettazione ma costituisce prova documentale, (Sez. 5, n. 13810 del 11/02/2019 – dep. 29/03/2019, MEGNA GAETANO, Rv. 27523701).

La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizionedell’art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003 – dep. 24/09/2003, Torcasio e altro, Rv. 22546501; in tal senso anche Sez. 2, n. 3851 del 21/10/2016 – dep. 26/01/2017, Spada ed altro, Rv. 26908901; Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 06/07/2020 Ud. (dep. 25/09/2020) Rv. 279653 .

La conversazione tra presenti può essere registrata ad opera di un soggetto che ne sia partecipe e la registrazione (realizzata anche clandestinamente) costituisce prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 c.p.p.; detta registrazione non è intercettazione. (Cass. pen. Sez. II, 25 febbraio 2021, n. 7465)

 

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