MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE EX ART 25 D.L. 2 MARZO 2023 N. 19 – ART 546 1 COMMA CPC – INERENTI ALL’ATTIVITA’ DELL’UNEP

Nota di UNEP presso Corte d’Appello di Bologna che sintetizza le novità introdotte dal Decreto Legge n. 19 del 2024 con particolare riferimento alla modifica dell’atto di pignoramento presso terzi con particolare attenzione al nuovo limite prudenziale della somma di cui il terzo è fatto custode ex nuova formulazione art. 546, primo comma, c.p.c. e, conseguentemente, alle modifiche da apportare all’atto in sede di redazione dello stesso a partire da oggi.

Il 26 febbraio 2024 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge contenente disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo schema di D.L., tra le molteplici materie toccate, interviene anche sul pignoramento di crediti verso terzi, modificandone parzialmente la disciplina sia per il creditore che per i terzi. Il 2 marzo 2024 il suddetto decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2024) e nel Capo VI, disciplinante le disposizioni urgenti in materia di giustizia, all’art. 25 vengono introdotte delle modifiche alle disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi. Le novità introdotte con l’approvazione del decreto-legge PNRR riguardano 3 norme, art. 546 c.p.c., art 551 bis c.p.c. e art 553 c.p.c. con introduzione dell’art 169, septies d.a. c.p.c. Di queste modifiche , una sola si riflette anche sulle attività dell’Unep. In particolare la modifica relativa all’art 546, primo comma, c.p.c., per la quale il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»; Finora, secondo l’art. 546 del c.p.c., tale importo doveva essere pari alla somma pignorata, maggiorata della metà; invece, a seguito della modifica, sarà pari a: ➢ 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro; ➢ 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro; ➢ Metà della somma precettata per i crediti superiori a 3.200 euro. Pertanto dal 4 marzo tutti gli atti di pignoramento dovranno contenere la seguente dicitura: “Ho pignorato  tutte le somme e/o cose a qualunque titolo trattenute o dovute dai terzi nei limiti consentiti dalla legge e ciò ai sensi dell’art. 546, I comma c.p.c., nei limiti dell’importo credito precettato, aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro “ Ho intimato al terzo pignorato, ai sensi dell’art. 543, secondo comma, c.p.c., di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice dell’esecuzione, avvertendo che in difetto verranno applicate le sanzioni previste dalla legge, e che, dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro, agli obblighi che la legge impone al custode “

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