AVVOCATO e CLIENTE: DOVERE di INFORMAZIONE

DOVERE di INFORMAZIONE: Il Codice Deontologico Forense stabilisce che l’avvocato deve: 1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. 2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione. 3. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. 4. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. 5. L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa. 6. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice. 7. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso. 8. L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato. 9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. (1) GIURISPRUDENZA: CNF, Sentenza n. 139 del 7 luglio 2021 “Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità̀, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d. (ora, rispettivamente, 26, 27 e 33 ncdf). Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente (art. 35 Cod. Deontologico Forense, ora 11 NCDF) non può̀ tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità̀ delle informazioni destinate all’assistito”. CNF, Sentenza n. 207 del 9 novembre 2022 “Ai sensi dell’art. 27 CDF (già art. 40 del previgente CDF), l’avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, e tale dovere non viene meno sol perché relative ad eventi cui lo stesso cliente abbia personalmente partecipato (nella specie, udienza del processo) giacché, agli occhi di una non esperta del settore, le attività forensi sono comunque di difficile interpretazione, quantomeno in ordine alla loro portata ed ai loro effetti”. CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI, sentenza n. 13621 del 19 giugno  2012, depositata il 31 luglio del 2012. “L’avvocato è tenuto ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, altrimenti viola il codice deontologico e può essere sottoposto a sanzione disciplinare”. CORTE di CASSAZIONE, Ordinanza n. 34993 del 17 novembre 2021. L’avvocato è tenuto a informare il cliente sull’esito probabilmente sfavorevole della lite e a dissuaderlo. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che l’obbligo di diligenza che grava sull’Avvocato ai sensi degli articoli 11756 comma 2° e 2236 del codice civile impone a quest’ultimo  di informare dettagliatamente il cliente, al momento del conferimento dell’incarico, del fatto che la lite che intende intraprendere non avrà, con elevata probabilità, buon esito nonché di dissuaderlo per tale ragione a procedere. Parimenti, nel corso dello svolgimento del rapporto, l’Avvocato ha il dovere di mettere il proprio assistito al corrente del fatto che la lite iniziata in precedenza ha assunto una prospettiva meno favorevole del previsto sicchè sarebbe opportuno non insistere nelle proprie istanze e non proseguire giudizialmente. A tal fine, l’Avvocato diligente – precisano i giudici di legittimità  – deve esporre al cliente tutte le ragioni in fatto e in diritto ostative al raggiungimento del risultato oppure produttive del rischio di effetti dannosi”.

(1)  L’articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio nazionale forense del 22 settembre 2017. Con la predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto a modificare il comma 3 e eliminando, dopo la parola «informare», l’inciso «la parte assistita» e inserendo, dopo la parola «chiaramente», la seguente frase «la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,». Le modifiche sono entrate in vigore il 12 giugno 2018. Il testo precedente del comma 3 così recitava: «L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.».

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati