Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, nella giornata di ieri, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Dettate disposizioni in caso dichiarazione di assenza e morte presunta, dimezzando i termini per la dichiarazione del relativo status. L’assenza potrà essere dichiarata dopo un anno dalla scomparsa. Nel disegno di legge semplificazioni, approvato ieri in Consiglio dei ministri, sono previste delle modifiche al Codice civile in materia di assenza e morte presunta. Di fatto, le nuove regole prevederanno che l’assenza, e cioè la situazione con la quale si formalizza la scomparsa di una persona, potrà essere dichiarata trascorso un anno (e non più due anni) dal giorno al quale risulta l’ultima notizia, mentre la morte presunta trascorsi cinque anni (e non più di 10) dalla data alla quale risulta l’ultima notizia inerente alla esistenza in vita della persona assente. Questo significa che trascorso un anno dalla scomparsa, i presunti successori legittimi o chiunque crede, ragionevolmente, di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte, potranno presentare una richiesta al Tribunale competente per la dichiarazione di assenza e la nomina di un curatore che rappresenti lo scomparso e amministri (in via conservativa) il patrimonio di questo. I presunti successori potranno domandare anche l’apertura del testamento e, previa redazione di un inventario, l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, mentre il coniuge dello scomparso potrà chiedere un assegno alimentare a valere sul patrimonio di quest’ultimo. Qualora trascorrano dieci anni (con la nuova norma, ne basteranno cinque), il Tribunale, su istanza del pubblico ministero o di una delle persone indicate all’art. 50 c.c. nonché della parte dell’unione civile, può dichiarare, con sentenza, la morte presunta riferendola al giorno nel quale risale l’ultima notizia. Rimane invariata la norma secondo la quale è sufficiente il decorso di due anni per la dichiarazione di morte presunta laddove la scomparsa sia stata causata da infortunio o la persona sia scomparsa in operazioni belliche. In caso di ritorno o di prova dell’esistenza in vita, la persona dichiarata morta presunta ha diritto di conseguire il suo patrimonio nello stato in cui si trova e se nel frattempo il coniuge si fosse sposato, il matrimonio sarà dichiarato nullo.
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