SOVRAINDEBITAMENTO: RIMEDI NORMATIVI ALLO STATO DI CRISI E INSOLVENZA di Simona RIZZO

La legge 3 del 2012, c.d. “Legge salva suicidi”, veniva introdotta nel sistema giuridico italiano dalle “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Per “sovraindebitamento” si intendeva la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tuttavia, anche in adeguamento al sempre più massiccio ricorso alla procedura causato della crisi economica/finanziaria nazionale, il sovraindebitamento ha subìto una penetrante riforma dalla quale è derivata la nuova formulazione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Il nuovo Decreto Legislativo  12 gennaio 2019, n.14 (come modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.) seppur modifica e amplia la normativa del sovraindebitamento, condivide ratio e principi della ex Legge 3/2012. Permane la finalità propria dell’esdebitazione attraverso il ricorso a quelle procedure che permettono al sovraindebitato di pagare parzialmente tutti i suoi debiti -proporzionalmente alle entrate mensili o alle proprie consistenze patrimoniali- e al contempo, di godere della loro cancellazione. L’istituto de quo tutela due fondamentali e contrapposti interessi: da un lato, assicura al debitore di vivere una vita dignitosa secondo standard che gli garantiscono di non andare sotto al minimo vitale, dall’altro lato, garantisce al creditore il soddisfacimento -anche parziale-  del proprio credito.  Tra le innovazioni, invece, si evidenzia la ridefinizione del concetto di “sovraindebitamento” (art.2) inteso come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Alla nozione di sovraindebitamento, si introducono due figure nuove, quelle di crisi e quella di insolvenza. (Art. 2) Per “crisi” si intende lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, e per “insolvenza”, lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Attualmente, le procedure possono essere estese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 c.c.i.i., ai “i membri della stessa famiglia” che hanno facoltà di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Il tutto con risparmio di tempo e di denaro. Ancora, si abbandona il vecchio requisito soggettivo della “meritevolezza” del debitore, per lasciare spazio al nuovo assetto dell’art. 69 c.c.i.i., secondo cui il sovraindebitato non può accedere al piano ove abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Anche il concetto di “consumatore” è stato novellato e ad oggi è più ampio, poiché, tra i soggetti non fallibili cui si riferisce l’istituto, vengono ricomprese categorie di debitori, tra i quali: consumatori, ovvero persone fisiche senza partiva IVA (dipendenti pensionati e inoccupati, ecc); piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato, accertato negli ultimi tre anni, non superiore a 200.000 euro annui, un patrimonio inferiore a 300.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro; aziende agricole di tutte le dimensioni; soci illimitatamente responsabili di s.n.c, di s.a.s., di s.a.p.a.; professionisti iscritti ad albi e ruoli; enti n profit  (onlus, associazioni, ecc). Da ultimo, tra le modifiche più rilevanti vi sono gli strumenti di accesso alle procedure di sovraindebitamento, nonché: – Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Art. 67 c.c.i.i., detta anche “ piano del consumatore”: che può essere utilizzata solo dalle persone fisiche. In questi casi, viene proposto ai creditori un piano di pagamenti sostenibile rispetto ai redditi del debitore. Il piano viene approvato dal Giudice e “imposto” ai creditori che lo subiscono in forza di un decreto di omologa del Tribunale Competente. – Concordato minoreArt. 74 c.c.i.i. (ex Accordo di composizione della crisi): è sempre un piano di pagamenti, ma riservato alle imprese e ai professionisti. In questo caso, il debitore sottopone ai creditori un piano sostenibile e, questi ultimi, a seguito di opportuna valutazione, sono chiamati ad esprimere il proprio voto alla proposta. L’accordo si ritiene raggiunto e quindi effettivo con una votazione favorevole di oltre il 50% dei creditori.   – Liquidazione controllata del sovraindebitato, o liquidazione del patrimonio, Art. 268 c.c.i.i.: nei casi particolarmente complessi il sovraindebitato può chiedere al Tribunale che i debiti vengano pagati con la liquidazione del proprio patrimonio. La procedura si chiude con decreto, previa istanza del liquidatore. L’esdebitazione opera di diritto ed è pronunciata decorsi 3 anni dalla sentenza di apertura della procedura o con il decreto di chiusura se emesso anteriormente. In conclusione, anche se la vendita dei beni non è stata sufficiente a coprire l’intero debito, ma dal ricavato si ha avuto un esito parzialmente satisfattivo, l’esposizione debitoria viene comunque cancellata. – Esdebitazione del debitore incapiente, art. 283 c.c.i.i. Caso particolare del debitore senza patrimonio e senza redditi stabili ai quali è concesso di accedere, una volta sola nella vita, alla cancellazione di tutti i debiti senza versare nulla ai creditori. In questo caso, però, il Giudice concede il decreto di esdebitamento previa valutazione, attenta, precisa e accurata della “meritevolezza   del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento”. È chiaro, dai brevi cenni appena proposti, che il legislatore, oggi, focalizza la sua attenzione sulle esigenze sociali, economiche e finanziarie  e per questo promuove nuovi e alternativi strumenti di repressione del sovraindebitamento. Si tratta, quindi, di strumenti utili ed efficaci, soprattutto se si fa ricorso al loro utilizzo in modo tempestivo, previa valutazione caso per caso, quando compaiono già i primi segnali di squilibrio non giustificato tra entrate e uscite.

Simona RIZZO: Avvocato del Foro di Palermo – Diritto civile- Diritto Fallimentare – Diritto Commerciale – Diritto delle esecuzioni- Diritto di Famiglia. Segretario Sezione Territoriale RNF Sicilia.

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