Legge n. 138 del 26 settembre 2023. Con la pubblicazione in gazzetta della legge n. 138 del 26 settembre 2023, è stato introdotto modificato l’articolo 589-bis del codice penale, che attualmente riguarda solo il reato di omicidio stradale, con l’introduzione del reato di “omicidio nautico” punibile con la reclusione da due a sette anni. Viene, dunque, estesa la disciplina ad una nuova fattispecie penale, ossia quella riguardante l’evento morte quale conseguenza della violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna, che ora integra un’ipotesi di omicidio colposo punibile con la reclusione da due a sette anni. Inoltre, chiunque guidi un’imbarcazione da diporto in stato di ebrezza alcolica (nei limiti previsti già dal codice della strada in caso di guida in stato di ebrezza) o sotto l’ influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e causa per colpa la morte di una persona viene punito con la pena della reclusione da 8 a 12 anni. Tuttavia, se l’omicidio è causato da un conducente non coinvolto in attività commerciali con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la pena è meno severa, con una reclusione da 5 a 10 anni. Le nuove disposizioni riguardanti la navigazione marittima prevedono pene più severe per l’omissione di condotte in ambito commerciale. In caso di omicidio colposo durante l’esercizio di attività di navigazione commerciale, la pena prevista è quella della reclusione da 8 a 12 anni, indipendentemente dal tasso alcolemico. Ove a verificarsi fossero omicidi multipli o omicidi insieme a lesioni a una o più persone, la pena applicabile per la violazione più grave potrà essere aumentata fino al triplo, con un massimo di 18 anni di reclusione. Particolare attenzione, la novella, pone con riferimento alla mancanza di patente nautica del conducente, ovvero in caso di sospensione o revoca, ovvero ancora se l’imbarcazione non è assicurata, che comporterà un ulteriore aumento di pena. In sintesi, la normativa introduce diverse modifiche riguardanti la navigazione marittima e i reati ad essa collegati che si possono sintetizzare nel modo che seguono: 1. Viene introdotta un’aggravante speciale nel caso in cui il conducente fugga dopo un omicidio nautico, con un aumento della pena da uno a due terzi, con una pena minima di 5 anni; 2. Viene estesa la definizione di reato autonomo per lesioni personali, già presente nel codice della strada, alle lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla navigazione marittima o interna. Le pene previste includono la reclusione da 3 mesi a 1 anno per lesioni gravi e da 1 a 3 anni per lesioni gravissime. 3. Le disposizioni del Codice della strada vengono estese a chiunque, conducendo un’unità da diporto in stato di ebrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, causi lesioni gravi o gravissime a una persona. Le pene vanno da 3 a 5 anni di reclusione per lesioni gravi e da 4 a 7 anni per lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano ai conducenti di unità da diporto a fini commerciali, anche con un tasso alcolemico inferiore. Le pene sono più miti se le lesioni sono causate da un conducente con un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro che non svolge attività commerciale. 4. Le pene previste per lesioni gravi e gravissime aumentano se il fatto è commesso da una persona senza patente nautica, se questa è stata sospesa o revocata, o se il mezzo è di proprietà dell’autore dell’atto non ha l’assicurazione obbligatoria. In caso di lesioni a più persone, si applica la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo, fino a un massimo di 7 anni di reclusione. 5. Si estende l’arresto obbligatorio in flagranza all’omicidio nautico, già previsto per l’omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente. L’arresto obbligatorio non si applica se il conducente si ferma immediatamente per prestare soccorso. Inoltre, si estende l’arresto facoltativo in flagranza alle lesioni colpose gravi o gravissime nel settore nautico.
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