MEDIAZIONE CIVILE: PRINCIPALI NOVITA’ DAL 30 GIUGNO 2023 di Eufemia FERRARA

Lo scorso 30 giugno 2023 sono entrate in vigore le novità in materia di mediazione civile con l’introduzione dell’obbligo del tentativo di mediazione in nuove materie, aumentando gli incentivi economici e fiscali al fine di favorire l’utilizzo della mediazione e con l’aumento di conseguenze molto piu severe per la mancata partecipazione senza giustificato motivo.  Nella riforma vi e’ l’introduzione dell’obbligo del tentativo di mediazione in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, in aggiunta alle materie attuali previste dal decreto legislativo n. 28  del 2010. Pertanto, dal giorno 30 giugno 2023, sarà quindi sottoposta alla condizione di procedibilità qualsivoglia controversia anche nelle suddette materie. La mediazione demandata dal giudice. Nella riforma e’ stata confermata la possibilità per il giudice, anche in sede di appello (per materie “non obbligatorie”) di disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione che diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Onde tentare di incentivare l’utilizzo della mediazione demandata è stato inserita all’art 5 della norma, l’obbligo per i magistrati di aggiornarsi anche in materia di mediazione, ai fini della valutazione della carriera; è stato inoltre stabilito, dallo stesso articolo il principio per cui le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifiche rilevazione statistica, sempre ai fini della valutazione della carriera. Scomparso “primo incontro”. E’ stata eliminata, la possibilità per le parti, di dichiarare al primo incontro la loro volontà di non proseguire la mediazione. Il nuovo articolo 8 prevede che al primo incontro le parti dovranno, con l’ausilio del mediatore, adoperarsi affinché venga raggiunto un accordo di conciliazione, cooperando in assoluta lealtà’ e buonafede al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse entrando immediatamente nel merito della vertenza. La riforma prevede anche che le parti dovranno versare il pagamento di una prima parte di indennità e non solo delle spese di avvio. E’ previsto anche l’obbligo delle parti di partecipare personalmente alla procedura di mediazione, delegabile solo in caso di giustificato motivo a un rappresentante munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Il procedimento di mediazione dovrà avere una durata non superiore a tre mesi, prorogabile su accordo scritto delle parti. Conseguenze aggravate per la mancata partecipazione alla mediazione. La mancata partecipazione della parte senza giustificato motivo alla procedura di mediazione potrà essere considerata come argomento di prova ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile; inoltre, il giudice dovrà condannare, anche senza richiesta di parte, chi non ha partecipato alla procedura di mediazione al pagamento di una cifra in favore dello Stato pari al doppio del contributo unificato. Infine, la mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà causare anche l’eventuale condanna della parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata. Qualora la parte che non abbia partecipato alla procedura senza giustificato motivo sia una pubblica amministrazione, il giudice dovrà’ trasmetterà copia del provvedimento adottato al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e una ulteriore copia nei confronti di uno dei soggetti vigilati dall’autorità di vigilanza competente. Incentivi economici e fiscali  e patrocinio a spese dello Stato. Nella riforma introdotto il patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato nei procedimenti di mediazione. Ancora, e’ stato stabilito l’aumento del credito d’imposta, esattamente a 600 € per parte, da utilizzare sulle indennità di mediazione o sui compensi dell’avvocato per l’assistenza della parte in mediazione. Estremamente importante è l’incremento da 50 a 100.000 € dell’esenzione totale dalle imposte di registro, che consentirà alle parti di ottenere un grande risparmio sulle imposte. Infine, in caso di mediazioni demandate dal giudice che si concludano con l’accordo, è previsto un’ulteriore credito d’imposta pari al pagamento del contributo unificato versato in giudizio, nel limite massimo di euro 518. Mediazione e Pubblica Amministrazione: no alla responsabilità dei pubblici funzionari che firmano l’accordo di conciliazione. Nella riforma la mediazione offre la possibilità alla pubblica amministrazione di confrontarsi con le parti (private o società’) prima di giungere in sede giudiziale limitando la responsabilità del funzionario che sottoscriverà l’eventuale accordo. Infatti all’11 bis della riforma è stata introdotta la limitazione della responsabilità contabile dei funzionari pubblici, che sottoscrivono accordi di conciliazione, ai casi di dolo o colpa grave, specificamente individuata.

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati