Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sentenza n. 411 del 2021 pubblicata in data 01.06.2021. Una causa definita in tempi record in materia di assegnazione temporanea del dipendente ex art. 42 bis decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001. “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”. Disposizione questa che rientra tra le norme dettate a tutela dei valori costituzionalmente garantiti inerenti la famiglia, ed in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni d’età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa. FATTO: una donna militare aveva chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale l’adozione di opportune misure attuative di un’ordinanza cautelare ex art. 59 codice processo amministrativo per la mancata attuazione dell’ordinanza che disponeva l’accoglimento della sua istanza di assegnazione provvisoria. (art. 59 CPA: Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative) Con una successiva memoria la ricorrente aveva comunicato che l’Amministrazione aveva dato esecuzione all’ordinanza TAR, disponendo il suo trasferimento ex art. 42 bis decreto legislativo n. 151 del 2001 con effetto immediato. Quindi, in relazione all’incidente di esecuzione in esame, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e, in ragione della nuova determinazione assunta dall’amministrazione è stata segnalata la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla definizione del merito del giudizio. Spesso la giustizia amministrativa è farraginosa, complessa e lenta ma in questo caso è stata rapida e funzionale, contribuendo a risolvere i problemi dei dipendenti in questa delicata materia.
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