LA LEGGE 14 agosto 2020, n. 113: “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” oggi entra in vigore. L’allora Ministro della Salute Giulia Grillo – anch’esso medico – presentò il Disegno di legge n. 867, “con l’obiettivo di individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie”. La legge prevede procedibilità d’ufficio, inasprimento delle pene per chi aggredisce, interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine e altre novità che potrebbero arginare un fenomeno purtroppo ricorrente. L’articolo 583 quater del Codice penale è riformulato nel seguente modo: “Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitari”. Procedibilità d’ufficio e sanzione amministrativa. La legge integra e modifica il Codice penale, in particolare – tra l’altro – l’articolo 6, che interviene sul regime di procedibilità per i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) disponendone la procedibilità d’ufficio quando ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’aggravante del suddetto art. 61 n. 11-octies c.p. La legge interviene anche nella sfera amministrativa, considerato che l’articolo 9 condanna, salvo che il fatto commesso costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso. La sanzione amministrativa corrisponde ad una somma da euro 500 a euro 5.000.
TESTO DELLA LEGGE:
Art. 1 Ambito di applicazione 1. Ai fini della presente legge si intendono quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall’articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018.
Art. 2 Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e’ istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell’Osservatorio costituito, per la sua meta’, da rappresentanti donne, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalita’ di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonche’ le modalita’ con le quali l’organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attivita’ ai Ministeri interessati. La partecipazione all’Osservatorio non da’ diritto alla corresponsione di alcuna indennita’, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni; b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni; c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti piu’ esposti; d) monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza; e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe; f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonche’ a migliorare la qualita’ della comunicazione con gli utenti. 2. L’Osservatorio acquisisce, con il supporto dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita’ istituito presso l’Agenas e degli ordini professionali, i dati regionali relativi all’entita’ e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera a), anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilita’ nell’ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l’Osservatorio si rapporta con il predetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita’. 3. L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita’ trasmette tramite l’Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24. 4. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull’attivita’ svolta dall’Osservatorio.
Art. 3 Promozione dell’informazione 1. Il Ministro della salute promuove iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
Art. 4 Modifiche all’articolo 583-quater del codice penale 1. All’articolo 583-quater del codice penale e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche’ a chiunque svolga attivita’ ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attivita’». 2. All’articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita’ ausiliarie ad essa funzionali».
Art. 5 Circostanze aggravanti 1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-septies) e’ aggiunto il seguente: «11-octies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonche’ di chiunque svolga attivita’ ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attivita’».
Art. 6 Modifiche al codice penale in materia di procedibilita’ 1. All’articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies),». 2. All’articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «previste negli articoli» sono inserite le seguenti: «61, numero 11-octies),».
Art. 7 Misure di prevenzione 1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all’articolo 1 della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.
Art. 8 Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. 1. E’ istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata e’ celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’universita’ e della ricerca. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 9 Sanzione amministrativa 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attivita’ ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.
Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 agosto 2020