COME LIBERARSI DELLE MAXI BOLLETTE E DEI CONGUAGLI di Daniela CIRILLO

Quando il titolare non esercita per il tempo determinato dalla legge un diritto, questo si estingue per prescrizione. Art. 2934 del Codice Civile. In generale la prescrizione ordinaria prevede un termine per un periodo di 10 anni, di riferimento per tutti quei crediti per i quali la legge non specifica diversamente.  Per tutelare gli utenti dal c.d.fenomeno delle maxi-bollette e dei conguagli che, spesso, intervengono a molti anni di distanza rispetto all’anno di gestione, è intervenuta per la prima volta la legge n. 205 del 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), la quale ha inciso fortemente ordine ai termini di prescrizione del diritto delle aziende a richiedere il pagamento di bollette e/o conguali arretrati. 

Sulla scorta della nuova disposizione prevista dalla Legge di Bilancio 2018, si aprono due scenari:

  • Le bollette mensili, bimestrali o trimestrali cadranno in prescrizione dopo cinque anni, come previsto nella disciplina previgente;
  • Le bollette emesse per effettuare i conguagli cadranno in prescrizione dopo due anni. (c.d. prescrizione breve)

Ebbene, la riforma dei termini di prescrizione dei contratti di fornitura di luce non riguarda soltanto le bollette per consumi ordinari ma anche i conguagli, vale a dire le bollette relative a consumi che si riferiscono a molti anni prima. Per quanto concerne il primo aspetto, il pagamento delle bollette non richiesto dalla società fornitriceper almeno cinque anni cade in prescrizione e dunque non è più dovuto. Invece, con riguardo alle bollette emesse per effettuare conguagli, la nuova normativa contenuta nella legge di bilancio 2018 stabilisce chiaramente che l’emissione dei conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce un comportamento contrario ai principi di buona fede, correttezza e lealtà e dunque, cadranno in prescrizione dopo solo due anni; termine che non decorre dall’invio della fattura del conguaglio ma da quando tale fattura doveva essere emessa. Tale riforma finalmente pone fine alla condotta illegittima di gestori che, sempre più frequentemente, recapitavano ai consumatori cospicui conguagli sulle bollette. Il salatissimo conguaglio era senz’altro dovuto al disserviziofornitore-distributore, il quale non aveva emesso bollette periodiche oppure aveva omesso di effettuare letture periodiche del contatore, in inadempimento del suo principale obbligo di provvedere almeno una volta all’anno, o anche a causa di fatturazioni incongrue, certamente non imputabili ai consumatori. Ciò accadeva con particolare frequenza ed idestinatari di maxi conguagli si ritrovavano a dover pagare ingenti somme di danaro, in un colpo solo, da non potervi far fronte. A tal proposito, al fine di tutelare gli utenti da tale condotta scorretta, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha imposto ai gestori di emettere la bolletta con l’inclusione di un format contente l’informativa per il consumatore in cui si legge che: “ a far data dal 1 marzo 2018, qualora Ella riceva una fattura contenente importi per consumi riferiti a periodi trascorsi da almeno due anni, può contestarli e non pagarli, in applicazione della Legge di Bilancio 2018; ”a cui si aggiunge, anche l’obbligo per il venditore, contestualmente all’emissione della fattura ed almeno 10 giorni prima della scadenza del pagamento, di informare il consumatore per agevolarlo nell’esercizio di questa facoltà. Con tale disposizione, Arera ha voluto fortemente responsabilizzare venditori e distributori e soprattutto fornire uno strumento a tutela del consumatore privato e business, a protezione dal rischio di dover pagare ingenti fatture rispetto ai consueti consumi. Si tratta di una vittoria importante per i consumatori che, non si troveranno più nella fastidiosa situazione di dover far fronte ad esorbitanti importi o di dover ricorrere a strumenti idonei per far valere i propri diritti, grazie alla c.d. prescrizione breve introdotta dalla Legge di Bilancio 2018. Inoltre, la legge di Bilancio 2018 garantisce all’utente il diritto di ottenere, entro tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Orbene, i destinatari di maxi bollette non dovranno più pagare conguagli per consumi stimati che risalgono a periodo superiori a due anni, ed in ogni caso possono contestare la bolletta attraverso una lettera di reclamo alla società fornitrice con l’indicazione di tutti i dati utili quali, il codice cliente, il numero di matricola del contatore, il codice Pod o Pdr, gli estremi della bolletta contestata ed i dati personali del titolare del contratto di fornitura. Pertanto si può senz’altro affermare che dal 2018 è iniziato un vero e proprio cammino di forte riforma strutturale del sistema dei contratti di fornitura di luce che è proseguito con misure volte a favorire le autoletture, indennizzi automatici, bollette chiare con informativa della prescrizione, ed ha investito poi anche il settore del gas (Gennaio 2019) ed il settore idrico (Gennaio 2020). Successivamente è intervenuta anche con integrazioni  la legge di bilancio 2020, numero 160 del 2019, in base alle direttive di ARERA prevedendo che “Per ciò che riguarda le bollette di energia elettrica e gas la prescrizione è di 2 anni, così come per le altre utenze di acqua, telefono, ADSL, fax”. 

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