PARLAMENTO EUROPEO APPROVA DIRETTIVA COPYRIGHT di Angelo RUBERTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evoluzione delle tecnologie digitali ha cambiato il modo in cui le opere e altro materiale protetto vengono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati. Sono emersi nuovi usi, nuovi attori e nuovi modelli di business. Nell’ambiente digitale gli utilizzi transfrontalieri sono inoltre aumentati e, per i consumatori, si sono aperte nuove opportunità di accesso a contenuti protetti dal diritto d’autore.  Il parlamento europeo ha approvato nei giorni scorsi la legge sul copyright, con 348 sì (Pd e Forza Italia hanno votato si), 274 no (inclusi Lega e Movimento 5 Stelle) e 36 astenuti. Contrari alla direttiva, che dovrà essere recepita da tutti i paesi Ue, i social network, Facebook, Google e Twitter,che dovranno concordare un equo compenso con i produttori dei contenuti e provvedere a sistemi di controllo automatici per evitare che sulle loro piattaforme sia caricato materiale protetto da diritto d’autore.Come spiega una nota dell’Europarlamento, la direttiva vuole  «garantire che i diritti e gli obblighi derivati dal copyright si applichino anche a Internet» e, «rafforzare la posizione dei titolari dei diritti d’autore, in particolare musicisti, artisti, interpreti e sceneggiatori, nonché gli editori di notizie”.

Gli articoli più importanti della direttiva sono l’articolo 11 e 13.

Articolo 11: Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1.Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

2.I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3.Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

4.I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l’uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione.

Articolo 12 : Richieste di equo compenso

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l’editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell’opera in virtù di un’eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Articolo 13: Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti.

1.I prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l’uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l’uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l’attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l’utilizzo delle opere e altro materiale.

2.Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3.Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell’informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l’uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l’altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Articolo 21: Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [12 mesi dall’entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

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Redazione

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