Attenzione ai termini di impugnazione delle notifiche delle cartelle!!! Spesso accade che il contribuente venga a conoscenza dell’esistenza di determinate cartelle di pagamento a suo carico (perché mai notificate o mai regolarmente notificate) solo successivamente alla notifica di una intimazione di pagamento. Secondo quanto riportato sulla detta intimazione, la stessa potrebbe essere impugnata per vizi propri (per esempio per mancata notifica della cartella o per errori nelle indicazioni degli importi dovuti) con le stesse modalità e negli stessi termini del ricorso contro i vizi propri della cartella. Tali termini sono 60 gg se la pretesa è relativa a tributi, 40 gg per crediti previdenziali e 30 gg per contravvenzioni. Caso concreto: il contribuente osservato che l’intimazione indicava cartelle mai notificate decideva di rivolgersi ad un avvocato per impugnare la pretesa del fisco, chiedendo l’annullamento della stessa, per mancata o irregolare notifica delle sottese cartelle di pagamento. Solo che – rivoltosi trascorsi già 20 gg dalla notifica – l’avvocato gli faceva presente che, secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione, il vizio della notifica della cartelle è impugnabile entro 20 gg dalla notifica dell’intimazione poiché costituisce una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc esperibile esclusivamente entro il detto termine, pertanto, la notifica (e conseguentemente pretesa), giusta o sbagliata, trascorso detto termine, è diventata inoppugnabile (incontestabile). E’ assolutamente giusta la domanda del contribuente: “…ma perché vengono indicati quali termini di impugnazione sull’ingiunzione di pagamento i normali termini per impugnare i vizi propri delle cartelle, cioè i gg 60, 40 e 30 in base al credito ivi riportato?” (Margherita Kòsa avvocato Milano)