ESITO NEGATIVO MESSA alla PROVA ed ESECUTIVITA’ DPC

La sospensione del procedimento con messa alla prova (m.a.p.), disciplinata dagli artt. 168-bis ss. c.p., è un istituto che attribuisce al soggetto che sia imputato di determinati reati la facoltà di chiedere di essere sottoposto ad un periodo di “prova”, con contestuale sospensione del procedimento. La messa alla prova” comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014. La figura giuridica in esame ricalca, mutuandola in relazione ai soggetti maggiorenni, l’analoga figura prevista dal rito minorile, ex artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 448/1988. La legge istitutiva ha disciplinato gli aspetti sostanziali dell’istituto introducendo gli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p., mentre ha disciplinato gli aspetti processuali introducendo gli artt. 464-bis e ss. c.p.p.

ESITO NEGATIVO DELLA MESSA ALLA PROVA

In caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell’opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l’esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato. Così, la Corte di Cassazione , IV Sezione Penale, con la sentenza del  09.05.2023 , n. 22141 .   

RITENUTO IN FATTO:  1. Con ordinanza emessa all’udienza del 6 dicembre 2022 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecce ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies c.p.p. disposta nei confronti di D.C.A. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8, per la reiterata violazione delle prescrizioni imposte per lo svolgimento della messa alla prova, e ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 2. Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione della legge ed in specie dell’art. 464 septies c.p.p.. Ha rilevato che il Gip, dopo l’esito negativo della messa alla prova cui l’imputato era stato ammesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, anziché disporre il prosieguo del giudizio come previsto dall’art. 464 c.p.p., comma 2 septies aveva confermato il decreto penale opposto. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.  CONSIDERATO IN DIRITTO  1. Il ricorso è fondato. Ed invero l’art. 464-septies c.p.p., comma 2, dispone che ” 2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso”. Inoltre l’art. 464-octies c.p.p., commi 1, 2, 3 e 4 stabilisce: ” 1. La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’art. 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti”. Pertanto, all’esito della prova negativa, in conformità alla previsione di cui ai citati articoli, il giudice era tenuto a disporre, con ordinanza, la prosecuzione del processo che quindi deve riprendere dal momento della disposta sospensione. Nell’ipotesi di opposizione al decreto penale di condanna (cfr. sull’argomento Sezione 4, n. 28136 del 16.09.2020, Rv. 280068 in cui si è precisato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non influisce sull’opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace), il Giudice per le indagini preliminari, anziché dichiarare l’esecutività del decreto penale di condanna, avrebbe dovuto emettere, a carico dell’imputato, decreto di giudizio immediato, siccome previsto dall’art. 464 c.p.p.. L’ordinanza con cui è stata disposta l’esecutività del decreto penale di condanna va pertanto annullata con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2023

RIFERIMENTO GIURISPRUDENZIALE

All’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna non consegue automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione.  FATTO:  Con ordinanza, il Giudice per le Indagini Preliminari procedente, dichiarava inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna avanzata dall’imputato sul presupposto che la stessa non fosse corredata dalla necessaria documentazione relativa alla formulata richiesta di messa alla prova dichiarandone per l’effetto l’esecutività. Avverso il detto provvedimento, il difensore proponeva ricorso per Cassazione denunciandone l’illegittimità; sosteneva invero, che in ogni caso, con l’atto di opposizione l’imputato avesse espresso la sua esplicita determinazione ad opporsi al decreto penale di condanna, mentre solo in via subalterna avesse avanzato istanza di messa alla prova, sicché il rigetto di tale istanza non avrebbe dovuto incidere sulla ammissibilità del primigenio atto di opposizione ex art. 461 c.p.p. In altre parole il ricorrente denunciava l’abnormità del provvedimento impugnato – in quanto emesso completamente al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito – nella parte in cui esso dichiarava esecutivo il decreto penale nonostante l’imputato avesse proposto rituale atto di opposizione, con l’effetto che con il detto provvedimento il Gip ha privato l’imputato della possibilità di difendersi dall’accusa nel contraddittorio processuale.

La Corte di Cassazione – Sezione IV –  nel ritenere fondato il ricorso ha preliminarmente ricordato che è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non può conseguire, tout court, l’inammissibilità dell’opposizione stessa. (cfr. Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 27527301; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, Di Siro, n.m.). Ciò in quanto il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma terzo, c.p.p., è revocato “ex nunc” dal nuovo giudice procedente. (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801). Alla luce di tale breve argomentazione, la Corte, nell’annullare l’ordinanza impugnata, ha affermato che in caso di mancata ammissione alla probation, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, l’autorità giudiziaria competente (n.d.r. Gip), lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, deve compiere a pena di illegittimità l’attività processuale prevista dal codice di rito conseguente all’atto di opposizione, ovvero – in assenza di richiesta di riti alternativi – emettere il relativo decreto di giudizio immediato ex art. 464 c.p.p. (Cassazione Sezione IV Penale Sentenza n. 28136 del 16.09.2020 depositata il 20 ottobre 2020)

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