NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO di Angelo RUBERTO

Stabilire se un rapporto di lavoro sia subordinato o autonomo è rilevante non solo ai fini giuridici ma anche sociali ed economici. Riferimenti normativi  in materia sono: LAVORO SUBORDINATO –  l’art. 2094 codice civile “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. LAVORO AUTONOMO – Con il termine lavoro autonomo si indica normalmente tutta quella serie di collaborazioni che legano una persona ad un imprenditore/datore di lavoro e che non prevedono né una posizione di sottoposizione gerarchica del collaboratore (non è quindi presente il c.d. vincolo di subordinazione) né l’esecuzione di un progetto come accadeva nelle collaborazioni a progetto (c.d. co.co.pro), nella misura in cui il compenso viene poi addebitato dietro emissione di una fattura; l’art. 2222 del codice civile “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.  Una richiesta all’INAIL di rendita da infortunio da parte di un giardiniere operante in una villa privata ha fornito alla Sezione lavoro della Cassazione di Cassazione  hanno colto l’occasione per precisare gli attuali orientamenti in materia di distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Con la sentenza  Civile, Sez. Lav., 23 gennaio 2020, n. 1555,  i giudici della cassazione hanno  stabilito  che, oggi, i rapporti di lavoro autonomo e subordinato «non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni “primordiali” e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo […] fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile», e sottolineato che «secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l’inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell’attività (opus)». La sentenza ha inoltre ricordato che il contenuto letterale del contratto sottoscritto dalle parti non è vincolante per il giudice, poiché «ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione […], ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata».  Elementi, quali la collaborazione, la continuità nello svolgimento delle prestazioni lavorative, l’osservanza di un orario di lavoro, il pagamento a cadenze periodiche di una retribuzione, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, l’assenza di rischio economico in capo al lavoratore, elementi che, seppur privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indici rivelatori del vincolo di subordinazione ed idonei anche a prevalere, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle parti, sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle stesse. (Cfr. Cass Civ. n. 9252/2010; n. 9256/2009, n.4500/2007; n. 13858/2009).

5,0 / 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati