I Giudici Amministrativi, frequentemente si occupano di questioni che riguardano l’attività delle Imprese che operano nel 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨- 𝐫𝐢𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨. Un caso tra questi è quello trattato dal T.A.R. Veneto che, con l’𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐧° 𝟐𝟑 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟓 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟏 ha sospeso i provvedimenti comunali con cui veniva richiesto al Gestore dell’attività turistico-ricreativa di noleggio ombrelloni, lettini, pedalò, canoe e simili il “comprovato esercizio dell’attività di appoggio per soccorso a scopo sportivo o ricreativo e dell’insegnamento professionale della navigazione da diporto”. Tali requisiti soggettivi erano stati richiesti nell’ambito di una 𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧’𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐚𝐜𝐮𝐚𝐥𝐞, ma essi non hanno alcuna relazione con l’attività di gestione di una spiaggia per noleggio turistico di lettini ed ombrelloni e quindi costituiscono un requisito eccessivo, che può portare all’esclusione dalla gara della Ditta che non li possegga. Esclusione che non è certo conforme alle norme vigenti. Si tratta, dunque, di un provvedimento molto importante perchè attesta che la Pubblica Amministrazione non può imporre in sede di gara requisiti non pertinenti all’oggetto della medesima, requisiti che potrebbero impedire la partecipazione di Imprenditori che invece hanno titolo. Da Segnalare anche una sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce (n° 72 del 15 gennaio 2021) che ha dichiarato “il diritto della ricorrente di conseguire la 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟑𝟏.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟑𝟑 ex art. 1 comma 682 della Legge 145/2018”. Il T.A.R. Lecce compie una lunga ricostruzione dell’attuale assetto normativo sulle concessioni demaniali, analizzando tanto il diritto unionale quanto quello interno, la natura e la vincolatività delle direttive comunitarie e la nota Direttiva “Bolkestein” (2006/123/CE) concernente i servizi del mercato interno e le risorse disponibili. Il Tribunale distingue tra direttive immediatamente esecutive e quelle che, invece, hanno necessità di recepimento attraverso una norma interna di ogni singolo Stato, affermando poi che “la Direttiva Bolkestein non è self executive”. Quindi non si può “disapplicare” la Legge Nazionale n° 145/2018 in nome di una direttiva che non è mai stata recepita da una norma italiana. Una “disapplicazione” di tal genere costituirebbe “violazione di legge”. Tanto la Pubblica Amministrazione quanto i Giudici nazionali, dunque, devono dare applicazione alla norma e perciò l’Amministrazione deve disporre la modifica della data di scadenza delle concessioni demaniali, che presentino le caratteristiche volute dalla norma, portandola al 31.12.2033 dal momento che questa modifica costituisce nient’altro che l’applicazione della legge vigente. Si tratta di una sentenza importante che reca principi e considerazioni in diritto da valutare attentamente e che può consentire maggiore chiarezza e qualche sicurezza agli operatori del settore.
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