ZEE: LA CAMERA APPROVA PROPOSTA DI LEGGE On.le DI STASIO

ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA – Quadro giuridico: UNCLOS (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, o UNCLOS acronimo del nome in inglese United Nations Convention on the Law of the Sea). La Convenzione, consta di 320 articoli e 9 Allegati, adegua il diritto del mare al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, espandendone i poteri sui mari adiacenti, in particolare con la previsione dell’istituto giuridico della zona economica esclusiva (ZEE), strettamente correlata a quella di piattaforma continentale (PC: Fondo e sottofondo delle zone marine costiere che si estendono, al di fuori delle acque territoriali, sino all’isobata dei 200 metri o, al di là di questo limite, sino al punto in cui, in relazione allo sviluppo della tecnologia estrattiva, è possibile lo sfruttamento di zone situate a profondità maggiori (Convenzione di  Ginevra, 1958, sulla piattaforma continentale, art. 1).  La zona economica esclusiva, disciplinata dalla Parte V della Convenzione , artt. 55 e segg., può estendersi tassativamente non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l’ampiezza del mare territoriale +(188 miglia dal mare territoriale). A differenza della PC, per poter divenire effettiva, deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale. Il regime di delimitazione delle ZEE tra Stati con coste adiacenti od opposte, analogamente a quello previsto per la piattaforma continentale, deve farsi per accordo in modo da raggiungere un’equa soluzione. In tale zona di mare lo Stato costiero: 1. beneficia di diritti sovrani ai fini dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche e minerali, che si trovano nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo: poteri che si sovrappongono a quelli sulla piattaforma continentale, assorbendoli completamente, e includendo anche altre attività dirette a fini economici, come la produzione di energia a partire dall’acqua, dalle correnti e dai venti, ma soprattutto la risorsa di maggior rilievo, ossia la pesca, oggetto principale della sovranità economica dello Stato costiero; 2. esercita la propria giurisdizione in materia di: a) installazione ed utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture; b) ricerca scientifica; c) preservazione e protezione dell’ambiente marino. Nella ZEE tutti gli Stati, costieri e privi di litorale, hanno libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di cavi e condotte sottomarine. Inoltre, lo Stato interessato può consentire loro di esercitare la pesca, qualora la propria capacità di sfruttamento sia inferiore al volume massimo di risorse ittiche sfruttabili, fissato dallo stesso Stato costiero ed in forza di accordi bilaterali conclusi con i relativi Stati di appartenenza tenuto conto, in particolare, della necessità degli Stati che non hanno sbocchi sul mare o geograficamente svantaggiati In buona sostanza, si può affermare che nella ZEE tutte le attività concernenti l’utilizzazione delle risorse rientrano nelle competenze dello Stato costiero, mentre tutte le attività relative alle comunicazioni internazionali restano comprese fra i diritti degli Stati terzi. È importante soggiungere che, a prescindere dalla proclamazione della ZEE, il suo esercizio può tuttavia essere attuato in modo parziale, relativamente all’ambiente marino, o alla pesca, o anche ad entrambe. A questo fine alcuni Stati – tra i quali l’Italia – hanno creato zone di protezione ecologica (ZPE) ovvero zone di riserva o protezione della pesca (ZRP/PP). La piattaforma continentale, disciplinata dalla parte VI dell’UNCLOS, costituisce l’area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza. Quello delle 200 miglia è, in definitiva, considerato dalla Convenzione come il limite minimo della piattaforma continentale. Agli Stati terzi, invece, spettano le “tradizionali libertà” dell’alto mare alle condizioni stabilite dallo Stato costiero: a) navigazione; b) sorvolo; c) pesca (salvo che non vi sia l’esistenza di zone riservate o zone economiche esclusive nella zona d’acqua sovrastante); d) posa di cavi e condotte sottomarine.

LA CAMERA HA APPENA APPROVA PROPOSTA DI LEGGE On.le DI STASIO.  394 SÌ:  La proposta di legge in esame, modificata nel corso dell’esame in sede referente, autorizza l’istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano (art. 1, comma 1). Il comma successivo, prevede che tale zona sia istituita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia. I limiti esterni della ZEE verranno determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente a quello italiano o lo fronteggia. Nelle more della stipula di detti accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono definiti provvisoriamente in modo da non ostacolare o compromettere la conclusione dei summenzionati accordi (comma 3). L’articolo 2 stabilisce che all’interno della ZEE l’Italia eserciti i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti. Infine l’articolo 3 precisa che l’istituzione della ZEE non compromette l’esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti. “Votata  alla Camera l’istituzione di una Zona Economica Esclusiva, il provvedimento poi passerà al Senato per l’approvazione finale ma non ci saranno intoppi. Soddisfatta l’On.le Iolanda Di Stasio, che ha presentato la proposta di legge sulle cosiddette Zee (Zona economica esclusiva), che si appresta ad ottenere il voto favorevole in Aula. In questo modo si porrà rimedio a un provvedimento che l’Italia attendeva dal 1994, data in cui la Convenzione ONU sul Diritto del Mare (firmata a Montego Bay nel 1982) è entrata in vigore.

STRALCIO INTERVISTA On.le DI STASIO (Fonte pagina face book parlamentare):  Onorevole, cosa comporta questa legge?

Con questa legge l’Italia si dota di uno strumento giuridico che consentirà al governo di gestire e sfruttare in maniera esclusiva le risorse naturali e minerarie presenti entro 200 miglia dalle coste italiane, o comunque entro i confini che reciprocamente stabiliremo nei vari negoziati con i Paesi adiacenti e frontisti.

Ne godrà, dunque, soprattutto il settore ittico?

Assolutamente sì. La Zona Economica Esclusiva ci aiuterà a tutelare i diritti dei pescatori italiani, che spesso vedono vanificato il proprio lavoro a causa delle battute di pesca illegali condotte da imbarcazioni provenienti da aree diverse dal Mar Mediterraneo, e allo stesso modo avremo l’esclusività sul processo decisionale per lo sfruttamento delle risorse minerarie, dunque dei giacimenti di idrocarburi presenti al largo, limitando le attività estrattive di Stati limitrofi a ridosso delle nostre coste. È dunque una legge che va a tutelare, oltre alla sovranità e all’interesse nazionale italiano nel Mediterraneo, anche tutto l’indotto economico delle nostre comunità costiere.

Non c’è rischio di trivellazioni in mare?

Il MoVimento è contro le trivelle, da sempre. La ZEE fornisce anzi la possibilità di installare delle piattaforme artificiali al largo, che vengono utilizzate per scopi scientifici e di ricerca, in virtù dell’importanza della tutela del patrimonio di biodiversità che abita il nostro mare, in un’ottica di salvaguardia del paesaggio marino e costiero. È dunque una proposta di grande peso, quella della ZEE, avanzata con un altro importante obiettivo: avviare e consolidare, all’interno delle istituzioni, un processo politico e decisionale che tenga conto del mare che ci circonda molto di più rispetto al passato.

In quanto alla tutela della nostra sovranità, verrebbe da dire che c’è chi fa solo parole e chi invece i fatti….

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