CONDANNATI EX DIPENDENTI CHE SFRUTTAVANO IL KNOW HOW DELLA VECCHIA AZIENDA

Per KNOW HOW AZIENDALE si intende un insieme ampio e variegato di conoscenze e abilità operative necessarie per svolgere determinate attività, all’interno di settori industriali e commerciali. Il know how è tuttavia anche l’asset più fragile, il cui valore può essere vanificato da fughe di notizie, dipendenti infedeli, concorrenti sleali. La fattispecie sotto il profilo penale, è disciplinata  dall’art. . 623 del Codice Penale: Rivelazione di segreti scientifici o commerciali

  1. Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.
  2. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
  3. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.
  4. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Il “know how” di un’azienda è tutelato anche in sede penale, attraverso, come detto prima,  la previsione del reato di rivelazione di segreti commerciali nell’art. 623 c.p.. Questa norma ha, infatti, come sua origine l’interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale (il c.d. know how, appunto): vale a dire – secondo la definizione da tempo affermata dalla giurisprudenza di legittimità – quel patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione di un apparato industriale (Cfr. Cass. n. 25008 del 2001). “È nell’art. 623 c.p., il cui bene giuridico protetto è individuato nell’interesse alla non divulgazione di notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale, che si rinviene la tutela penale del know how aziendale, per tale intendendosi quel patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione di un apparato industriale. Con sentenza 16975 del 2020 la V sezione penale della Corte di Cassazione ha rinvenuto l’applicabilità dell’art. 623 c.p. nei confronti di un gruppo di lavoratori che, dopo aver lavorato in una grande azienda meccanica provvedevano alla costituzione di una loro azienda in concorrenza con la vecchia impresa realizzando apparecchiature elettroniche con caratteristiche simili. I giudici della Cassazione, con la pronuncia in commento hanno evidenziato che per know how aziendale deve intendersi l’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto di esperienze e di ricerca accumulatesi negli anni, capace di assicurare all’impresa stessa un vantaggio competitivo e quindi un’aspettativa di maggior profitto economico. Gli ermellini, precisano, altresì, che in tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non è necessaria la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 c.c., della scoperta o dell’applicazione rivelata. In altre parole, ai fini della tutela penale del segreto industriale, la novità e l’originalità non sono requisiti essenziali, poiché non espressamente richiesti dal disposto legislativo e perché l’interesse alla tutela penale della riservatezza non deve necessariamente desumersi da questi attributi delle notizie protette. (Cfr. Corte di cassazione, 5^ sezione  penale, sentenza 4 giugno 2020 n. 16975).

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REDAZIONE

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