L’’uso di sostanze stupefacenti giustifica l’adozione del provvedimento di perdita del grado. LA VICENDA: Un tecnico elicotterista della Guardia di finanza, impugnava la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 48367 del 1° agosto 2001, con la quale è stata a lui irrogata la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione. Avverso il provvedimento del Comandante Generale, aveva presentato ricorso al TAR di Roma. Il TAR di Roma, Sezione II, dopo aver respinto – con l’ordinanza n. – OMISSIS – l’istanza cautelare, con la sentenza n. –OMISSIS – ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Avverso la sentenza del TAR, il ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. Il Consiglio di Stato sull’appello ha così deciso: MASSIMA: “L’uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti giustifica l’adozione del provvedimento di perdita del grado del finanziere in servizio permanente, atteso che il loro possesso e consumo costituisce una violazione del giuramento ed un comportamento comunque contrario alle finalità del corpo della Guardia di finanza ai sensi dell’art. 40, punto 6, legge 3 agosto 1961, n. 833”
Legge 03.08.1961, n. 833: “Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza”. Art. 40, punto 6: ” Il militare di truppa incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause: 6. “rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina”…. omissis;
SENTENZA 3 marzo 2020, n. 1558 ( Data udienza 20 febbraio 2020) –
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato – in sede giurisdizionale – Sezione Quarta ha pronunciato la presente: SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3692 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Co. Mo., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (….);
contro : il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via (…);
per la riforma : della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato Co. Mo. e l’avvocato dello Stato Vi. Ce.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO: 1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio (R.G. n. -OMISSIS-), l’odierno appellante, già tecnico elicotterista della Guardia di finanza, impugnava la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 48367 del 1° agosto 2001, con la quale è stata a lui irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
2. Il TAR Lazio, sede di Roma, Sezione II, dopo aver respinto – con l’ordinanza n. -OMISSIS– l’istanza cautelare, con la sentenza n. –OMISSIS – ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Secondo il Tribunale, in particolare:
a) non è credibile la ricostruzione dell’episodio offerta dal ricorrente, alla luce della dichiarazione resa dallo stesso presso l’Istituto Medico Legale;
b) l’uso di sostanze stupefacenti, seppur in modo estemporaneo, legittima l’irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione, in quanto integrante un’ipotesi di violazione del giuramento e tenuto conto dei compiti di istituto degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.
3. Il ricorrente originario ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:
i) “Infondatezza della motivazione della sentenza impugnata per violazione del principio di disponibilità delle prove in capo alle parti, di cui all’art. 64, commi 1 e 2, c.p.a. Error in procedendo ed in iudicando del t.a.r. in relazione all’elemento oggettivo e soggettivo dell’addebito contestato al ricorrente in sede di inchiesta disciplinare. Ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., mancata imparziale autonoma valutazione, da parte del t.a.r., dei “fatti scriminanti” dimostrati in giudizio dal ricorrente, a fronte di mere “presunzioni” fatte valere dall’amministrazione in sede disciplinare, poi superficialmente fatte proprie anche dal t.a.r. Violazione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa ex artt. 1 e 7, comma 7, c.p.a., nonché del giusto processo ex art. 2 c.p.a. e del dovere di motivazione ex art. 3 c.p.a.”;
ii) “Eccesso di potere per violazione dei limiti interni dell’azione disciplinare sotto vari profili: ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, istruttoria adeguata e completa, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, violazione dei principi in materia di prove presuntive, dovere di motivazione e buon andamento della pubblica amministrazione. Sanzione disciplinare irragionevole, sproporzionata ed ingiusta rispetto all’offesa pretesamente arrecata dal ricorrente al bene giuridico protetto dall’art. 60, comma 1, n. 6), l. n. 599/1954, oggi art. 1357, lett. d), d.lgs. n. 66/2010, c.d. codice dell’ordinamento militare, ossia “fedeltà ed obbedienza al corpo della g.d.f. ed alle sue finalità istituzionali””.
3.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’economia e della finanze e il Comando generale della Guardia di finanza, i quali, depositando memoria difensiva, hanno in primo luogo eccepito l’inammissibilità dell’appello, a causa della mera riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado, e nel merito si sono opposti ad esso, chiedendone l’integrale rigetto.
3.2. Con memoria difensiva depositata il 20 gennaio 2020 l’appellante ha replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle censure dedotte.
3.3. Infine, con memoria di replica del 30 gennaio 2020, l’appellante ha eccepito l’inammissibilità della memoria avversaria, depositata in data 21 gennaio 2020, perché tardiva.
4. All’udienza del 20 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
6. Il Collegio intende premettere la ricostruzione dei fatti posti alla base della sanzione impugnata:
– in data 11 agosto 2000 il ricorrente sosteneva la visita biennale di idoneità al volo, quale specialista elicotterista, presso l’Istituto di Me. Le. (I.M.) di Mi., al termine della quale, gli veniva riscontrata la presenza nelle urine di sostanze cannabinoidi superiori alla norma, sicché il medesimo veniva giudicato “permanentemente non idoneo al volo, quale specialista di elicottero della Guardia di Finanza […] per dichiarato ed accertato uso di cannabinoidi”; in particolare, nel corso dell’esame psichico il ricorrente “ha ammesso l’uso estemporaneo di sostanza stupefacente”;
– in data 18 agosto 2000 la suddetta diagnosi veniva confermata da apposito esame gascromatografico eseguito sulle urine dell’interessato dalla Sezione Tossicologica Forense dell’Università di Milano;
– in data 15 novembre 2000 veniva avviata a carico dell’appellante un’inchiesta formale disciplinare, conclusa, dopo il giudizio negativo del 9 aprile 2001 da parte della Commissione di disciplina, con l’adozione dell’impugnato provvedimento di irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione (determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 48367 del 7 luglio 2001).
7. Ciò considerato il Collegio:
a) esamina direttamente i motivi di censura sollevati nel primo grado del giudizio, essendo gli stessi sostanzialmente e criticamente ribaditi nella presente sede di gravame e costituendo il perimetro invalicabile del thema decidendum ex art. 104 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5868 del 2015);
b) ritiene gli stessi infondati;
c) per tale motivo può prescindere dall’esame della questione relativa alla inammissibilità dell’appello;
d) ritiene ad ogni modo fondata l’eccezione di inammissibilità della memoria di parte appellata, rilevandosi la violazione del termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza per la presentazione di memorie, atteso che la stessa è stata depositata in data 21 gennaio 2020 rispetto all’udienza fissata alla data del 20 febbraio 2020; del resto, per i termini c.d. liberi non deve computarsi né il giorno iniziale né quello finale; ne consegue che il deposito della memoria è tardivo e va disposto lo stralcio della stessa dagli atti del giudizio.
8. Il ricorrente con un primo motivo censura la violazione del principio di proporzionalità e di gradualità delle sanzioni, atteso che il gravato provvedimento disciplinare, asseritamente basato su presunzioni, congetture e prove indiziarie, non avrebbe tenuto conto dell’unicità dell’episodio di assunzione di sostanze stupefacenti, degli esiti negativi di tutti i successivi accertamenti medici e della idoneità al servizio del ricorrente successivamente riscontrata, finendo per strumentalizzare lo “stato ansioso e depressivo” del ricorrente. Ad avviso dell’appellante, le risultanze dell’inchiesta formale si sarebbero pertanto poggiate essenzialmente sulla presunta volontarietà del fatto addebitato, senza considerare minimamente le circostanze di fatto e le difese dedotte a propria discolpa dall’inquisito, né tantomeno il suo specchiato status di servizio fino a quella data.
La medesima censura viene sostanzialmente ribadita con il secondo motivo, laddove il ricorrente chiede che venga effettuata una verifica in concreto del corretto uso del potere discrezionale da parte della Commissione di disciplina e del Comando generale della Guardia di finanza.
8.1. Le censure non sono fondate.
8.2. Il Collegio, quanto all’esame del profilo della proporzionalità della sanzione adottata, non può non richiamare i principi della consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ” (Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; conf. id., sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1968; sez. III, 20 marzo 2015, n. 1537).
8.3. Il sindacato di questo giudice sull’esercizio del potere disciplinare da parte dell’Amministrazione risulta pertanto subordinato alla sussistenza di forme di eccesso di potere, che non si rinvengono nel caso in esame. Invero, il giudizio dell’Amministrazione si è basato su dati oggettivi emersi dalle risultanze della visita biennale di idoneità al volo sostenuta dal ricorrente in data 11 agosto 2000 presso l’Istituto di Me. Le. (I.M.) di Mi., dalla quale è risultata la presenza nelle urine di sostanze cannabinoidi superiori alla norma, nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso dell’esame psichico in ordine alla causa del superamento e quindi dall’ammissione dell’uso estemporaneo di sostanza stupefacente.
D’altro canto, a fronte della spontaneità di tali dichiarazioni, tale ammissione risulta preferibile rispetto alla successiva e alternativa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente in sede di giudizio.
L’irrogazione della sanzione disciplinare non è stata quindi determinata dal travisamento dei fatti, né risulta affetta da manifesta illogicità o irragionevolezza, né sproporzionata, a tal fine rilevando in particolare la qualifica di specialista elicotterista rivestita dal ricorrente.
8.4. A tale ultimo riguardo, rileva il costante orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, al quale questa Sezione non intende discostarsi, secondo cui “deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale è disposta la perdita del grado per il finanziere in servizio permanente, che sia risultato positivo agli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti” (Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5684; conf., sez. IV, 8 marzo 2017, n. 1086). Invero, l’uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti giustifica l’adozione del provvedimento di perdita del grado del finanziere in servizio permanente, atteso che il loro possesso e consumo costituisce una violazione del giuramento ed un comportamento comunque contrario alle finalità del corpo della Guardia di finanza ai sensi dell’art. 40, punto 6, l. 3 agosto 1961, n. 833. Tale condotta, infatti:
a) necessita dell’inevitabile interlocuzione con soggetti spacciatori, il che costituisce un comportamento radicalmente contrario ai doveri ed alle finalità istituzionali del Corpo, che comprendono anche la prevenzione e la repressione dei reati connessi all’uso di sostanze stupefacenti;
b) altera l’equilibrio psichico, ed è in grado di attenuare l’esemplarità della condotta, ed influisce negativamente sul rendimento del militare;
c) costituisce un indizio sintomatico della mancanza di quel senso dell’onore e di quel senso morale che sono qualità etiche e professionali indispensabili per un finanziere (Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2012, n. 4257).
8.5. Ad avviso del Collegio, pertanto, l’assunzione di stupefacenti da parte del militare è elemento che da solo giustifica e rende legittimo il provvedimento di perdita del grado per rimozione in ragione della sua specifica valenza dequalificante da un punto di vista sia psicofisico che morale (Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 6098)
Del resto, per un appartenente al Corpo della Guardia di finanza tenere un comportamento come quello oggetto di contestazione è condotta inammissibile perché, ponendosi in conflitto con uno specifico dovere istituzionale, costituisce una violazione degli obblighi assunti con il giuramento di appartenenza e rende irrilevante qualunque considerazione circa l’irrilevanza penale del fatto, l’asserita mancanza di ripercussione sociale, i positivi precedenti dell’incolpato, ma giustifica la sanzione espulsiva ai sensi dell’art. 40 n. 6, l. 3 agosto 1961, n. 833, a detta del quale il militare di truppa incorre nella perdita del grado quando è stato rimosso per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3736).
9. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.
10. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello R.G. n. 3692/2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del grado di giudizio, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020.