IN CASO DI CRISI, I REGALI TRA FIDANZATI, VANNO RESTITUITI?

All’inizio di una relazione ognuno di noi gioca le proprie migliori carte per fare colpo sull’altro e breccia nel suo cuore. L’asso nella manica sono i regali: personali e studiati per quella persona, di grande valore, impersonali o costosissimi. Anche durante il corso della relazione, ogni occasione è buona per sfoggiare un regalo: il compleanno, San Valentino, gli onomastici, il Natale, un torto da farsi perdonare, un pensiero inaspettato. Ma, poi, quando la relazione d’amore giunge al capolinea, tutti questi regali che fine fanno? Quante volte abbiamo sentito (o detto) frasi come “passo a prendere le mie cose”, “ti lascio uno scatolone con tutti i tuoi beni”. Tra queste “cose” e questi “beni” ci sono anche i regali fatti al fidanzato o alla fidanzata? Senza contare chi – per stile e classe – non li richiederebbe mai indietro, c’è chi ne pretende la restituzione. La maggior parte delle volte per ripicca o rabbia, a seguito di un tradimento o di un torto subìto dall’altro. In ogni caso, queste pretese non sono fondate: quando la coppia scoppia i regali non devono essere restituiti. A prescindere da quale sia stata l’occasione per la quale sono stati fatti. L’unica eccezione a questa regola è costituita dai regali pensati e offerti in vista e a causa delle nozze. L’esempio classico, è quello dell’anello di fidanzamento. Infatti, la promessa di matrimonio, qualunque sia la forma (pubblicazione, atto pubblico, scrittura privata) è giuridicamente rilevante. La nostra legge classifica questo tipo di regali come “donazione obnuziale” che si caratterizza per essere un tipo di donazione, sottoposto a condizione che è, appunto, la celebrazione del matrimonio. Se i fidanzati non convoleranno a nozze, la condizione richiesta dalla legge non si sarà verificata e, quindi, potrà essere chiesta la restituzione dei regali fatti sia tra i fidanzati reciprocamente sia da altri a coloro che si sarebbero dovuti sposare. Anche l’annullamento del matrimonio (che non è da confondere con la separazione e con il divorzio) giustifica la richiesta di riconsegna dei regali che sono stati fatti in vista della celebrazione delle nozze. La restituzione, però, è ammissibile solo entro il termine di un anno dal giorno in cui si è manifestato il rifiuto di celebrare il matrimonio (oppure dall’annullamento). Dunque, è necessario rivolgersi subito all’avvocato che interverrà per far rispettare il diritto alla restituzione (salvo, naturalmente, la collaborazione dell’altra parte a una resa spontanea e non controversa). Riassumendo, quindi, il medesimo regalo accompagnato o meno dalla frase “sposiamoci” sarà soggetto a regole diverse. Al di là di quello che dice il nostro codice civile, però, sembra che la società e la cultura ci stiano portando a un nuovo Galateo dove la richiesta – rectius la pretesa – di restituzione dei regali è all’ordine del giorno. A volte anche senza che dall’altra parte vi sia alcuna domanda, ma come simbolo e gesto di indipendenza e rottura. C’è, infatti, chi sceglie di restituire tutto quanto ricevuto così da non avere più alcun legame o ricordo. Quando, poi, il rancore e la rabbia fanno da padroni, la sofferenza e la tristezza vengono celate sotto le mentite spoglie della restituzione di tutto quanto può ricordare l’ex partner (regali compresi). In conclusione, quindi, così come non è facile scommettere che una storia d’amore sia per sempre, potrebbe non esserlo nemmeno un diamante. di Marzia Coppola [email protected]Studio legale Bernardini de Pace

 

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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