La Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 30008 depositata il 19 novembre 2019 ha definitivamente chiarito la questione relativa alla rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione -. In particolare, le Sezioni Unite hanno statuito che in via generale resta impregiudicata la facoltà – dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione – di avvalersi di propri dipendenti delegati innanzi al Tribunale ed al Giudice di Pace, ma si avvale dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nei casi previsti e riservati dalla convenzione con questa stipulata, salve le ipotesi di conflitto, o quando vengano in rilievo questioni di notevole interesse economico. L’Agente della riscossione potrà avvalersi degli Avvocati del libero Foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43 Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 “Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato” . Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura distrettuale dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza . Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti, in tutti i rimanenti casi, compresi quelli riservati convenzionalmente all’Avvocatura dello Stato, quando questa non è disponibile ad assumerne l’incarico. In quest’ultima ipotesi, proseguono i giudici della cassazione, la costituzione dell’Agenzia delle entrate a mezzo dell’uno o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza alcun bisogno di allegazione di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. “Art. 43: “L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti”.
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