ReGindE Vs INI-PEC: QUALE INDIRIZZO PEC E’ VALIDO?

Con l’ordinanza n. 29749 del 2019 del 15.11.19, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha disposto d’ufficio la correzione dell’ordinanza 24160 del  2019 per errore materiale. Con il provvedimento del 27.9.19, oggi corretto, la Cassazione aveva affermato che “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”. Affermazione, per la stessa Corte, del tutto errata, anche alla luce del principio enunciato dalle S.U. con il provvedimento 23620 del 2018 che  in tema di notificazioni a mezzo pec, aveva statuito, in conformità ad una giurisprudenza già consolidata  ha affermato che “l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. Ribadendo che “in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC. che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies (conv., con mod., dalla I. n. 221 del 2012), come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla I. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere – ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario”, affermando che il principio desumibile dall’art. 156 cod. proc. civ., comma 3, risulta recepito nella stessa legge n. 53 del 1994, che all’art. 11 prevede che ” la nullità delle notificazioni telematiche incorre qualora siano violate le relative norme (contenute negli articoli precedenti)  e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”. Infatti in materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, ex art.16 sexies decreto legge 179 del 2012 e successive conversioni con modifiche, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art.6 bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INIPEC, sia nel ReGInde, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n.44 gestito dal Ministero della Giustizia. Con l’ordinanza di correzione, la Cassazione ha precisato l’affermazione di generica inattendibilità del Registro INIPEC voleva essere giustificata da una riferibilità soggettiva al caso esaminato e non all’inidoneità del registro. L’art. 6-bis del CAD d’altronde, quando parla dell’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti fa espresso riferimento all’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC). Non vi è dubbio, ed oggi anche la Cassazione concorda, che il registro   INI-PEC sia valido ed utilizzabile per le notificazioni ex art. 3-bis L. 53/1994.

DOMICILIO DIGITALE: L’’art. 16 sexies d.l. 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, con l. 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto il “domicilio digitale”. Secondo la norma: “salvo quanto previsto dall’ articolo 366 del codice di procedura civile , quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’ articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché’ dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”. A seguito dell’introduzione del “domicilio digitale” non è più possibile procedere, ai sensi dell’art. 82, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. La disposizione prevede, quale regola generale, che le notificazioni siano effettuate avvalendosi dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante: (i) o dagli elenchi di cui all’art. 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; (ii) o dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.

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