PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

L’art. 24 della costituzione prevede: “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”  La direttiva n. 1919 del 2016 UE (attuata con D.L.vo del 7 marzo 2019, n. 24 ” Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo. (19G00031) (GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019),  prevede che le autorità competenti sono tenute ad assicurare che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato (cd. “gratuito patrocinio“) in Italia è disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo unico in materia di spese di giustizia”). La normativa consente di farsi assistere e difendere da un avvocato e, da un consulente tecnico scelti fiduciariamente, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, qualora ne ricorrano le condizioni economiche e non solo. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (D.M. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. La somma sopra indicata è aumentata di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.  L’ammesso al patrocinio a spese dello stato ha diritto quindi  di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un Avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali. La  scelta del difensore deve ricadere in un professionista iscritto negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, civile, amministrativo, tributario e di volontaria giurisdizione (come riaffermato di recente dalla Corte di Cassazione civile, con la Sentenza N. 15175 del 2019). E’ altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico. Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello stato: i cittadini italiani; gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; gli apolidi; gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica,  che: nel processo penale siano indagati, imputati, condannati, responsabili civili, offesi dal reato, danneggiati che intendano costituirsi parte civile; nel processo civile, amministrativo o tributario siano parte nel processo, o intendano adire il giudice, e non siano già stati condannati nel precedente grado del giudizio. Il patrocinio a spese dello Stato è escluso: nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte; se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni); per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125). La domanda di ammissione,  in ambito penale si presenta presso l’ufficio del magistrato che procede ed, in ambito civile al Consiglio dell’ordine degli avvocati presso il Tribunale competente a decidere sulla domanda giudiziale. L’irregolarità della dichiarazione sostitutiva, anche se le falsità sono ininfluenti ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio ha rilevanza penale. Inoltre le SU della Corte di Cassazione, hanno statuito che: “integrano il delitto di cui all’art. 95, D.P.R. n. 115/2002, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio”

 

 

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