REGIONE EMILIA ROMAGNA: CIRCOLARE PROROGA CONCESSIONI SPIAGGE PER 15 ANNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circolare, sulla proroga delle concessioni demaniali per 15 anni come previsto nella legge di bilancio 2019, precisa: ” Senza entrare nel merito degli aspetti di coerenza della norma in esame con l’ordinamento comunitario, né di problematiche interpretative in merito a specifiche casistiche individuate dalla norma, di competenza statale, si ravvisa l’esigenza, in relazione alle funzioni conferite alle Regioni in materia di demanio marittimo ai sensi dalla lettera l) del comma 2 dell’articolo 105 del D. Lgs. 112/98 e smi, di fornire prime indicazioni di massima, esclusivamente sotto l’aspetto procedurale ed operativo, ai Comuni costieri per l’esercizio delle funzioni loro attribuite in base alla L.R. 9/2002 e smi, al fine di assicurare il necessario coordinamento” . Per le modalità di estensione della validità della concessione: “Si ritiene perciò ragionevole, salvo diverse successive indicazioni ministeriali, procedere con modalità analoghe a quelle già indicate in circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanate in occasione di precedenti proroghe ex lege della validità delle concessioni demaniali marittime, circolari che in sostanza chiarivano che è sufficiente la mera annotazione sul titolo concessorio della proroga (nel caso di specie: estensione) della validità della concessione, con specifica indicazione del termine di validità e della fonte normativa, previo pagamento da parte dei concessionari di quanto dovuto in termini di imposta di registro a fronte dell’estensione della durata del titolo. Nel caso di concessioni per le quali l’imposta di registro sia già stata versata fino al 2020, detta quota dovrà essere scomputata.”

“Oggetto: art. 1, commi da 675 a 684 della L. 30/12/2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): prime indicazioni operative.

Come noto, la legge finanziaria per il 2019, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario n. 62) ed entrata in vigore il 1° gennaio scorso, reca, tra l’altro, alcune disposizioni di particolare interesse in materia di concessioni demaniali marittime.

Il comma 675 prevede che: “Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un’ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime.” I commi da 676 a 681 individuano i contenuti del Decreto di cui al comma 675 ed individuano gli ambiti e le procedure (nonchè le funzioni degli altri Enti competenti sui diversi aspetti coinvolti) per la generale revisione di cui al medesimo comma.

Ai successivi commi si dispone una estensione della durata delle concessioni con finalità turistico-ricreativa e residenziali ed abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della legge in argomento, di quindici anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. In particolare: • il comma 682 stabilisce che: “Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decretolegge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”. • il comma 683 specifica che: Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del Testo della circolare della Regione Emilia-Romagna sull’estensione di 15 anni delle concessioni demaniali marittime fonte: www.mondobalneare.com 2 decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale. • Il comma 684 stabilisce che: “Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Senza entrare nel merito degli aspetti di coerenza della norma in esame con l’ordinamento comunitario, né di problematiche interpretative in merito a specifiche casistiche individuate dalla norma, di competenza statale, si ravvisa l’esigenza, in relazione alle funzioni conferite alle Regioni in materia di demanio marittimo ai sensi dalla lettera l) del comma 2 dell’articolo 105 del D. Lgs. 112/98 e smi, di fornire prime indicazioni di massima, esclusivamente sotto l’aspetto procedurale ed operativo, ai Comuni costieri per l’esercizio delle funzioni loro attribuite in base alla L.R. 9/2002 e smi, al fine di assicurare il necessario coordinamento. Pertanto fatti salvi eventuali successivi chiarimenti o risoluzioni da parte del Ministero competente, si ritiene che la norma in esame possa configurare una ipotesi di estensione ex lege dei titoli concessori interessati, che in quanto tale non prevede, di norma, la necessità di rilascio di un nuovo titolo concessorio. Si ritiene perciò ragionevole, salvo diverse successive indicazioni ministeriali, procedere con modalità analoghe a quelle già indicate in circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanate in occasione di precedenti proroghe ex lege della validità delle concessioni demaniali marittime, circolari che in sostanza chiarivano che è sufficiente la mera annotazione sul titolo concessorio della proroga (nel caso di specie: estensione) della validità della concessione, con specifica indicazione del termine di validità e della fonte normativa, previo pagamento da parte dei concessionari di quanto dovuto in termini di imposta di registro a fronte dell’estensione della durata del titolo. Nel caso di concessioni per le quali l’imposta di registro sia già stata versata fino al 2020, detta quota dovrà essere scomputata. Si precisa infine che le presenti indicazioni sono riferite esclusivamente alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa che rientrano nelle competenze dello scrivente Servizio regionale e pertanto non comprendono le concessioni demaniali marittime con altra e diversa finalità ed in particolare le concessioni per attività di pesca ed itticoltura, per le quali fornirà specifiche indicazioni il Servizio regionale competente, a cui viene inoltrata per opportuna conoscenza la presente nota.”

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