CASSAZIONE CIVILE 1^ SEZIONE ORDINANZA 11688 del 30 APRILE 2024

FATTO: Con ricorso del 28 giugno 2023, A ed B, nonni paterni del minore C, chiesero al Tribunale per i Minorenni di Lecce di procedere ex artt. 317-bis e 333 c.c., con emissione di provvedimenti urgenti inaudita altera parte, stante il fondato pericolo di grave pregiudizio per il minore suddetto ove non si fosse tempestivamente modificato il regime in atto relativo all’esercizio della responsabilità genitoriale. 1.1. Il giudice delegato alla trattazione del procedimento nel merito, con decreto del 29 giugno 2023 ex art. 473-bis.15 c.p.c., dispose, tra l’altro, il collocamento temporaneo del minore presso l’abitazione dei nonni materni e la presa in carico della madre e dei nonni ai servizi territoriali. Successivamente, all’esito dell’udienza di comparizione del 13 luglio 2023, fissata secondo il disposto di cui all’appena menzionata norma del codice di rito, il medesimo giudice monocratico modificò parzialmente quanto già disposto inaudita altera parte e, comunque, confermò il collocamento temporaneo del minore presso i nonni materni. Avverso detto provvedimento, la madre del minore, in data 27 luglio 2023, propose reclamo presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione per i Minorenni, dolendosi dell’erroneità della decisione del giudice di prime cure, avendo ella dimostrato, nel contraddittorio delle parti, l’insussistenza delle ragioni di pregiudizio imminente ed irreparabile per il figlio, per come prospettato dai nonni ricorrenti; lamentò, inoltre, che il provvedimento reclamato era gravemente lesivo della sua responsabilità genitoriale. 2.1. L’adita corte d’appello, con provvedimento del 9 agosto 2023, dichiarò la propria incompetenza a decidere sul reclamo, individuando quella del Tribunale per i Minorenni, in composizione collegiale, ed assegnò alla reclamante il termine per la corrispondente riassunzione del giudizio. 2.1.1. Ritenne quella corte che il reclamo proposto non poteva essere inquadrato nella disciplina di cui all’art. 473-bis.24 c.p.c. prevista per i provvedimenti temporanei ed urgenti, ma l’impugnazione doveva ritenersi compresa nel procedimento cautelare uniforme di cui all’art. 669-bis e ss. c.p.c., la cui competenza ai sensi dell’art. 669-terdecies, si radica presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e, quindi, presso il Tribunale per i Minorenni, in composizione collegiale. L’11 agosto 2023, pertanto, la madre del minore riassunse il giudizio presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, reiterando il reclamo avverso il provvedimento del giudice monocratico, insistendo nel merito per l’accoglimento dello stesso ed il ricollocamento del minore nell’abitazione materna. 3.1. Il curatore speciale del minore, il difensore di fiducia del padre e quello dei nonni materni del minore medesimo, costituendosi in quella sede, dedussero, in via preliminare, l’inammissibilità/improcedibilità del reclamo proposto avverso il provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c. sulla base del dato letterale della norma, che nulla prevede sulla sua impugnabilità. Sostennero, inoltre, con motivazioni variamente articolate, che la decisione della corte di appello, che aveva declinato la sua competenza in favore di quella del giudice di primo grado, era errata. Invero, laddove il legislatore della cd. Riforma Cartabia aveva previsto  l’impugnabilità del provvedimento, lo aveva scritto espressamente – come, ad esempio, per i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’art. 473-bis.22 e gli ordini di protezione di cui all’art. 473-bis.69 c.p.c. – e che ogni questione relativa alla modificabilità/reclamabilità dei provvedimenti indifferibili doveva essere affrontata nel corso giudizio di merito. Nei casi di ravvisata urgenza per il minore, ed ove necessaria l’adozione di misure di tutela urgente, si poteva chiedere al giudice delegato l’anticipazione dell’udienza di trattazione ex art. 473-bis.21, come previsto da alcune disposizioni del rito unico, introdotto dalla legge Cartabia. 3.2. L’adito tribunale, con ordinanza del 12 settembre 2023, ha ritenuto assorbente, rispetto alla valutazione nel merito del reclamo, affrontare la sollevata eccezione preliminare sulla ammissibilità del corrispondente ricorso avverso i provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c.

QUESTIONE di DIRITTO sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, avente ad oggetto il quesito “se i provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. (introdotto con decreto legislativo n. 149/2022) siano reclamabili ed in quali forme”, postula l’esame di due ulteriori questioni aventi, nel caso di specie, carattere logicamente e giuridicamente preliminare, perché potenzialmente idonee ad incidere sull’ammissibilità stessa del ricorso al rinvio pregiudiziale”.

La Corte di Cassazione 1^ Sezione Civile con l’Ordinanza del 30 aprile 2024 n. 11688, affronta  in sede di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., con ordinanza del 12 settembre 2023 – sull’ammissibilità del reclamo immediato avverso l’ordinanza di conferma, modifica e revoca dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., premesso che lo schema di decreto legislativo correttivo (approvato nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 16 febbraio) della cd. Riforma Cartabia che, per quanto qui di rilievo, prevede, all’art. 3, comma 6, lett. c), che: “all’articolo 473-bis.15: (…); 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “L’ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall’articolo 473-bis.22”, altresì leggendosi, nella corrispondente Relazione illustrativa, che “(…) si prevede – ferma la non reclamabilità del decreto inaudita altera parte – che l’ordinanza così emessa possa essere reclamata solo unitamente a quella con cui all’esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall’articolo 473-bis.22. L’udienza è infatti destinata a tenersi – anche grazie alla modifica di cui alla precedente lettera b) – a non lunga distanza di tempo dall’adozione dell’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati inaudita altera parte. In questo modo si consente di proporre reclamo anche avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 473-bis.15 c.p.c., ma solo dopo che la questione è stata sollevata davanti al giudice dell’udienza di cui all’articolo 473-bis.21 c.p.c., con evidente risparmio dei mezzi processuali senza che ciò comporti un reale pregiudizio al diritto di difesa”, ha enunciato il seguente PRINCIPIO di DIRITTO: “In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal D. Lgs. n. 149 del 2022, avverso l’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473 bis.15 c.p.c., è consentito il reclamo immediato, da proporsi innanzi alla corte di appello, esclusivamente nell’ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2° dell’art. 473 bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.”

 

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