VIAGGIO SENZA BIGLIETTO? LA SANZIONE, SE ECCESSIVA, PUÒ ESSERE RIDOTTA di Angelo RUBERTO

Il viaggiatore che viaggia in  mancanza di biglietto, biglietto scaduto o non convalidato è soggetto alla sanzione  di 200 euro a livello nazionale se il pagamento avviene oltre i quindici giorni ed entro i sessanta, (leggi regionali a parte), ridotta a 100  euro qualora il pagamento avviene entro 15 giorni, ulteriormente ridotta, cioè euro 50,  quando si paga al controllore, alla stazione di arrivo o entro tre giorni. Quando non si paga subito e’ previsto, a livello nazionale, un diritto fisso di 5 euro. Oltre naturalmente al costo del biglietto. (il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato Trenitalia a esercitare la riscossione coattiva anche tramite iscrizione a ruolo secondo quanto previsto dal D.P.R. 602 del 1973, ovvero con emissione di cartella esattoriale da parte di un agente della riscossione – decreto ministeriale del 16.1. 2009 – ) Ciò premesso un viaggiatore multato per aver viaggiato senza biglietto, presentava ricorso al Giudice di Pace di Modena avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento  di Trenitalia, emessa non essendosi lo stesso avvalso delle ipotesi di estinzione della sanzione come sopra indicato.

Il Giudice di pace di Modena rigettava l’opposizione proposta e, gli intimava il pagamento di euro 276,20, per aver viaggiato senza essere in possesso di valido titolo di viaggio “biglietto”.

Avverso alla sentenza del Giudice di Pace, il ricorrente presentava  appello al Tribunale di Modena che, affermando la natura contrattuale della sanzione irrogata da Trenitalia s.p.a. – assimilabile ad una clausola penale ex art. 1382 c.c., – che normalmente  contempla l’obbligo di pagare una determinata somma –  ne dichiarava la manifesta eccessività e, accogliendo parzialmente il gravame, ne riduceva l’ammontare a euro 84,00.

Il ricorrente, proponeva anche ricorso per cassazione contestando la compensazione delle spese processuali. Ad avviso del ricorrente, “la sentenza del Tribunale è viziata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese dei giudizi, ritenendo sussistente un diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa, non essendovi nella specie alcun mutamento giurisprudenziale in ordine alla natura della sanzione irrogata da Trenitalia per titolo di viaggio mancante”.

Il giudice di merito cioè,  aveva compensato le spese di lite rilevando la sussistenza di un problematica in ordine alla natura, pubblica o privata, della sanzione irrogata da Trenitalia s.p.a. in ipotesi di titolo di viaggio mancante. Il Tribunale ha, richiamato sia la sentenza del TAR Lazio, n. 12179 del 2015, che ha qualificato tale sanzione come pubblica, rinvenendone la fonte di legittimazione nell’art 23 del D.P.R. n. 753 del 1980, che l’ordinanza della Corte costituzionale n. 184 del 2014, che ha affermato, con riferimento al trasporto ferroviario, la sussistenza di “un affrancamento dall’antica fonte legislativa delle tariffe e condizioni generali del contratto … per essere trasferita all’autonomia regolativa dell’ente”.

In altri termini, il giudice del gravame aveva statuito la compensazione delle spese processuali in aderenza ad un orientamento giurisprudenziale non univoco. Viceversa i giudici della cassazione, sez. civ.  VI–2, con l’ ordinanza del 14 maggio 2019, n. 12732 hanno precisato  che “l’accertamento della presenza di tale contrasto è rimesso al giudice del merito e, ove lo stesso sussista (come nella specie), trattandosi di argomentazione niente affatto irragionevole, ma da sola sufficiente a giustificare la decisione, non può essere sindacata in sede di legittimità, considerato che la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese di lite va valutata ex ante, con riferimento, cioè, alla situazione giurisprudenziale esistente all’epoca della proposizione della domanda”.

 

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