Art. 7, comma 8 del D. Lvo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, Nuovo codice della strada: “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 18575 del 3 settembre 2014, sancisce la nullità del verbale se il Comune non prova l’esistenza di aree di sosta gratuita nelle vicinanze di quelle a pagamento. I giudici della cassazione hanno espressamente affermato che “nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull’autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell’articolo 7 comma 8 Codice della strada”. Ma nonostante la sentenza della Cassazione, i comune continuano a no prevedere aree di sosta gratuita vicino alle strisce blù!