GAZEBO SULL’ AREA IN CONCESSIONE SOLO SE AUTORIZZATO di Angelo RUBERTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I gazebo sono molto diffusi negli stabilimenti balneari, strutture semplici e pratiche. Eppure, nonostante si tratti di strutture temporanee, di facile rimozione – normalmente vengono rimossi alla fine della stagione balneare –  per essere installati all’interno di  una concessione demaniale marittima devono ottenere una autorizzazione ad hoc a seguito di un preciso iter burocratico. In particolare, secondo la giurisprudenza la modifica di qualunque entità della concessione demaniale, e quindi anche la realizzazione di un gazebo, è subordinata al parere del genio civile previsto dall’art. 12 del regolamento di attuazione del Codice della navigazione. Questo è quanto emerge nella sentenza n. 6 del 05. 01.2018  TAR Sicilia Sezione III Catania. La questione del “gazebo” non autorizzato… Va rigettato il connesso motivo di gravame con il quale parte ricorrente si duole dell’arresto procedimentale determinato dal parere negativo impugnato in ordine alla realizzazione di detta opera. Intanto, non appare condivisibile l’assunto secondo il quale il detto parere non sarebbe dovuto, in quanto si tratta di una semplice opera precaria sull’area di sede, posto che a mente dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica – 15. 02.1952, n.328 – Regolamento Per l’escuzione  del Codice della Navigazione – Navigazione  Marittima che recita:”1.Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l’esattezza. 2. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l’ attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime. 3. In ogni caso, l’ esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell’ ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all’ entità e allo scopo della concessione, l’ ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari. 4. L’ ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario”  Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l’attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime. Non v’è dubbio che l’estensione a modifiche di qualunque entità depone per la necessità del parere. La struttura, per quanto precaria e amovibile, è comunque innovativa rispetto a quelle esistenti».

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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