RICHIESTE ORDINAMENTALI:
Entrata in vigore della riforma al 1.1.2020.
Prorogabilità degli incarichi sino al 70° anno di età, coincidente con l’età di collocamento a riposo degli avvocati; Applicazione ai magistrati onorari delle incompatibilità meno severe previste per i magistrati di ruolo agli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario; Applicazione ai magistrati onorari di sanzioni disciplinari non espulsive nei casi nei quali ai magistrati professionali non si applicano sanzioni espulsivi; Applicazione delle disposizioni vigenti per i magistrati professionali in materia di mobilità territoriale volontaria (così detti trasferimenti a domanda); Precedenza nei trasferimenti per i magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte successivamente all’anno 2016, con diritto a permanere nella sede di appartenenza qualora non vi siano sedi disponibili nei circondari confinanti con quello di appartenenza; Precedenza dei trasferimenti rispetto alle nuove nomine; Collocamento a domanda dei magistrati onorari dipendenti pubblici, in part-time o in aspettativa non retribuita, con facoltà, in quest’ultimo caso, di iscrizione all’albo avvocati e alla cassa forense, con conseguente perdita della anzianità di servizio nella pubblica amministrazione durante il periodo di iscrizione all’albo; Riconoscere la facoltà per tutti i magistrati onorari che hanno maturato 10 anni di anzianità di iscriversi all’albo degli avvocati e alla cassa forense; Sospensione dell’incarico per impedimenti continuativi di durata non superiore a trentasei mesi correlati a ragioni di salute; Sospensione dell’incarico, senza diritto ad alcuna indennità, nei casi nei quali ai magistrati professionali è consentita l’aspettativa, il congedo, il collocamento fuori ruolo o altro analogo istituto interruttivo del rapporto di servizio per motivi familiari, concorsuali, elettorali o per l’espletamento di incarichi amministrativi o politici a tempo determinato temporaneamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, salvo applicazione, al termine della sospensione, delle disposizioni che prevedono, nei medesimi casi, incompatibilità territoriali per i magistrati professionali e il trasferimento obbligatorio presso altra sede nella quale l’incompatibilità non sussista. Previsione della facoltà di porto d’armi da difesa personale senza licenza. RICHIESTE ECONOMICHE : Soppressione dell’indennità variabile e aumento della indennità fissa; Corresponsione della indennità a cadenza mensile, per tutta la categoria con metodo di pagamento Noipa ; Riconoscimento della indennità anche nel periodo feriale; Riconoscimento delle indennità in caso di malattia e di infortunio sul lavoro integralmente a carico dello Stato (anche in via figurativa); Possibilità di mutare i regimi definiti come IPOTESI A: “Nessun limite di impegno settimanale” e IPOTESI B (tre impegni a settimana), ogni due anni; Possibilità per i magistrati onorari iscritti a gestioni previdenziali diverse dalla gestione separata INPS, di versare, a domanda, i contributi percepiti come magistrati onorari alle predette gestioni, incluse quelle complementari, ovvero, per i magistrati non iscritti ad alcuna gestione o che non maturerebbero diritti pensionistici, a un fondo privato vincolato; Possibilità a domanda di poter versare i contributi necessari al fine della continuità contributiva;Possibilità di scegliere, a valle della riduzione del 60% della base imponibile, tra regime ordinario e flat tax; Rivalutazione delle indennità nella misura percentuale e alle scadenze previste per gli adeguamenti retributivi del personale di ruolo della magistratura professionale. (ANGDP, UNAGIPA, COGITA, FEDERMOT Associazioni Magistratura Onoraria)
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