Dal 1 luglio 2018 per molti professionisti in ambito sanitario è scattato l’obbligo di iscrizione nell’apposito albo professionale, previsto dal decreto ministeriale firmato dal Ministro della salute Beatrice Lorenzin, primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia, c.d. legge Lorenzin. Sono 17 gli albi istituiti – istituiti con DM 13 marzo 2018 – che faranno parte del nuovo ordine professionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nel quale sono già confluiti anche gli albi esistenti dei tecnici di radiologia e degli assistenti sanitari. Faranno parte del nuovo ordine i seguenti albi: albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista; albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista, albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico; albo della professione sanitaria di Dietista; albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia; albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; albo della professione sanitaria di Igienista dentale; albo della professione sanitaria di Fisioterapista; albo della professione sanitaria di Logopedista; albo della professione sanitaria di Podologo; albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia; albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica; albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale; albo della professione sanitaria di Educatore professionale; albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. A decorrere da tale data tutti i professionisti sopra indicati sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione nel più breve tempo possibile, essendo disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari. L’esercizio di una professione sanitaria in assenza dell’iscrizione al relativo albo si configura come abusivo, perseguibile ai sensi dell’art. 348 del codice penale, così come modificato dall’art. 13 della legge n. 3 del 2018.
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