Le competenze in materia di tasse automobilistiche (bollo auto), dal 1° gennaio 1999, sono state trasferite dalla legge alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano – Alto Adige e di Trento. Tali Regioni e Province possono affidare a terzi le attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, mentre tali funzioni per alcune Regioni a Statuto Speciale (Friuli Venezia Giulia e sardegna) sono svolte dal Ministero delle Finanze. È tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà il soggetto che risulta essere proprietario o usufruttuario del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di prima immatricolazione o in caso di mancata trascrizione dell’atto di proprietà al PRA, si presume proprietario del veicolo l’intestatario della carta di circolazione. Il proprietario è tenuto al pagamento anche in caso di mancato utilizzo del veicolo. È tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione il soggetto che immette nella pubblica strada il veicolo non iscritto al PRA (es. ciclomotore, quadriciclo leggero, roulotte, ecc..). In caso di mancata circolazione il pagamento non è dovuto. In entrambi i casi il versamento deve essere effettuato a favore della Regione di residenza. Da sapere che, la Regione Lombardia, in caso di acquisto, negli anni 2014 e 2015, di un veicolo nuovo e contestuale rottamazione di un veicolo inquinante, riconosce l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli anni 2014, 2015 e 2016 (per acquisti nel 2014) e per gli anni 2015, 2016, 2017 (per gli acquisti 2015). PRESCRIZIONE DI 3 ANNI: Secondo l’art. 2935 e segg. cc, il temine entro il quale è possibile il recupero della tassa automobilistica da parte della Regione (Provincie autonome o Agenzia delle Entrate) è di tre anni“a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese in cui è stato pagato il bollo l’anno precedente, ossia, entro il 31 marzo 2017 se la scadenza è febbraio, entro il 30 aprile se la scadenza è marzo). L’ordinamento giuridico prevede quindi l’estinzione del diritto di riscuotere le somme relative alla tassa automobilistica, nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini di legge. Il calcolo dei termini per la prescrizione della tassa automobilistica non è assolutamente semplice, in quanto occorre tenere conto di ogni eventuale atto interruttivo della prescrizione. Se il contribuente riceve, quindi, un avviso di accertamento, solleciti o una cartella esattoriale per l’omesso, insufficiente o ritardato versamento della tassa automobilistica, il termine di prescrizione viene interrotto e ricomincia un nuovo termine triennale dalla suddetta notifica (si consiglia leggere sulle notifiche FERMO AMMINISTRATIVO: NULLO SE MANCA LA PROVA CERTA DELLE NOTIFICHE). DECADENZA: Oltre al termine per la prescrizione è altrettanto necessario verificare se sono stati rispettati da parte dell’ente competente o agente per la riscossione da parte dell’ente competente o agente per la riscossione i termini decadenziali. In caso contrario l’ente decade dal diritto di riscuotere le relative somme. Il termine di tre anni è anche il termine decadenziale per notificare accertamento nel caso di un eventuale mancato pagamento della tassa. L’avviso di accertamento, quindi, deve essere notificato al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il bollo doveva essere pagato. Nel caso in cui l’ente competente ha assegnato il compito della riscossione delle somme relative alla tassa automobilistica a Equitalia, quest’ultima doveva o deve notificare il titolo esecutivo (cioè la cartella esattoriale) che necessariamente segue un avviso di accertamento, deve essere notificato al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. L’accertamento diviene definitivo decorsi sessanta giorni dalla data di notifica. Come abbiamo chiarito nella pubblicazione, PRESCRIZIONE CREDITI PREVIDENZIALI (CREDITI INPS) – 5 ANNI, il fatto che la cartella esattoriale diventi definitiva non influisce sul termine breve di prescrizione – il termine di prescrizione, quindi, rimane sempre quello di 3 anni, a meno che non intervenga pronuncia giudiziale (sentenza) sul punto. (Margherita Kòsa esperta di Diritto Tributario)
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