SANZIONI TRIBUTARIE – NON SONO DOVUTE SE …di Margherita KOSA

La violazione di obblighi tributari determina l’irrogazione di sanzioni tributarie, le quali, di solito, hanno natura amministrativa, ma possono configurare anche fattispecie penali. Il modello sanzionatorio tributario è ispirato al sistema sanzionatorio penalistico, pertanto:

  • viene presa nel debito conto l’elemento soggettivo (la colpa e il dolo);
  • viene ridimensionata la responsabilità solidale, mettendo in evidenza atteggiamenti e responsabilità dei singoli contribuenti;
  • le persone giuridiche (società, etc…) responsabili di violazioni fiscali sono chiamate a garantire il pagamento dell’obbligazione tributaria, ma l’illecito viene imputato alle singole persone dei legali rappresentanti;
  • le sanzioni sugli illeciti del de cuius non si trasmettono agli eredi, i quali non sono colpevoli delle violazioni commesse dall’ex proprietario del patrimonio trasmesso in eredità.

Il sistema sanzionatorio amministrativo è disciplinato dai decreti legislativi nn. 71, 72 e 73 del 1997 e prevede la possibilità dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni accessorie. Le sanzioni pecuniarie consistono nel pagamento di una somma di denaro improduttiva di interessi ed è inflitta a chi abbia commesso la violazione delle norme tributarie da solo o in concorso con altre persone. Essa può essere determinata in misura fissa o tra un limite minimo e un limite massimo. Le sanzioni accessorie complementari sono:

  • l’interdizione del responsabile della carica di amministratore, sindaco o revisore nelle società di capitali;
  • la limitazione alla partecipazione alle pubbliche gare;
  • l’interdizione al conseguimento di licenze ed autorizzazioni amministrative;
  • la sospensione sino a sei mesi dall’esecizio di lavoro autonomo.

Secondo il principio di legalità pieno ex D. Lgs. 472/1997:
  1. solo la legge può comminare sanzioni e non l’Autorità amministrativa – principio di legalità;
  2. deve trattarsi di una legge entrata in vigore prima della violazione da parte del singolo – divieto di retroattività;
  3. solo la legge deve prevedere sia l’entità delle sanzioni che le singole fattispecie sanzionabili – principio della tassatività della previsione sanzionatoria.
Al fine di poter comminare sanzioni tributarie devono ricorrere due elementi:
  1. uno oggettivo: la violazione di una norma tributaria;
  2. uno soggettivo: 
    1. l’imputabilità – chi commette l’azione deve essere capace d’intendere e di volere;
    2. la colpevolezza – chi ha commesso l’illecito deve aver agito con comportamento doloso o quantomeno negligente.
LE SANZIONI TRIBUTARIE NON SONO DOVUTE SE …

In ossequio al principio della tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuentesancito dall’art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), cui si ispira anche l’art. 16 del D. Lgs. 74/2000 in materia di sanzioni penali, le sanzioni tributarie, ex art. 6 del D. Lgs. 472/1997, non sono dovute:

  1. in caso di errore di fatto – che si verifica quando il contribuente ritiene di aver tenuto un comportamento diverso da quello vietato dalla norma sanzionatoria;
  2. in caso di forza maggiore – si concretizza nel caso in cui il contribuente è costretto a commettere l’illecito tributario a causa di un evento imprevisto ed imprevedibile;
  3. in caso di incertezza dovuta alla scarsa chiarezza di norme o indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e il pagamento – si ha obbiettiva incertezza quando le norme risultano di complessa formulazione tale da consentire diverse interpretazioni e da non consentire, in un preciso momento, l’individuazione certa di un determinato significato;
  4. quando il mancato pagamento del tributo da parte del contribuente, del sostituto o del responsabile di imposta, per fatto denunciato all’Autorità giudiziaria ed attribuibile, è dovuto in via esclusiva, a terzi (es. molti si sono trovati ad evadere perché truffati dai propri consulenti);
  5. in caso di ignoranza inevitabile della legge tributaria (sentenza Corte Cost. n. 364/1988) – riconosce l’impossibilità da parte del contribuente comune (dotato di normale capacità e diligenza) di tenersi costantemente informato sulla copiosa massa di provvedimenti prodotti dal nostro ordinamento tributario con cadenza anche quotidiana, in relazione a regole meramente formali;
  6. quando le rilevazioni contabili sono state effettuate rispettando la continuità dei valori di bilancio e i criteri contabili;
  7. quando le valutazioni sono state effettuate in ossequio a corretti criteri di stima;
  8. quando le violazioni che, che pur derivando da stime imprecise, presentano uno scostamento inferiore al 5%;
  9. quando le violazioni non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile. (Avv. Margherita KOSA esperta Diritto Tributario)
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Redazione

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