MANCATA PRODUZIONE AVVISO RICEVIMENTO CAD di Mario Pio CONTESSA

La mancata produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento del CAD rende nulla la notifica della cartella esattoriale – Cassazione S.U. n.10012 del 15.04.2021. 

La C.A.D. è una raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata dall’agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale, il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l’assenza e/o rifiuto del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro. Nella suddetta raccomandata l’agente postale comunica al destinatario la data in cui è stata tentata la consegna del plico contenente l’atto giudiziario e, lo informa che potrà ritirare il plico presso l’ufficio postale/ avvenuto deposito presso la casa comunale. Il plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale viene restituito al mittente decorsi sei mesi dalla comunicazione, durante i quali il destinatario può effettuare comunque il ritiro presso l’ufficio postale/casa comunale A tal proposito le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto, con la Sentenza n. 10012 del 15.04.2021, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Ne consegue che qualora non venga prodotto in giudizio “l’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale cd CAD” , la notifica processuale dell’atto dibattuto (ad es. cartella esattoriale ) dovrà ritenersi nulla.   Dal canto suo la Suprema Corte si era già espressa in tal senso con l’Ordinanza n. 5077 del 21.02.2019, mediante la quale stabiliva che che ”Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cui all’art. 8 della I. n. 890 del 1992, sia necessario che la parte fornisca la prova dell’effettivo e regolare invio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), verifica che presuppone l’esibizione in giudizio del relativo avviso, fermo restando che, risultando tale seconda raccomandata regolata dalle norme relative al regime postale ordinario, la regolarità delle modalità di invio e di ricezione dello stesso andranno verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile”. Non a caso, confermava graniticamente tale orientamento anche nell’Ordinanza del 29 agosto 2019 n. 21815, per cui evidenziava nuovamente che “ In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa al destinatario deve avvenire attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa”.

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