SI’ ALLA TRASCRIZIONE DELL’ADOZIONE DI COPPIA OMOSESSUALE di Martina GRASSINI

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia depositata il 31 marzo 2021 n. 9006, intervengono sul riconoscimento in Italia dell’adozione da parte di una coppia omogenitoriale maschile avvenuta all’estero.

La Suprema Corte ha ritenuto di formalizzare e riconoscere la genitorialità della coppia omosessuale, escludendo così che il principio di eterosessualità  della coppia vigente nel nostro ordinamento, possa essere inteso quale principio di ordine pubblico internazionale. Nel caso in esame la Cassazione si è pronunciata sul ricorso del Sindaco di un Comune lombardo, che impugnava la trascrizione in Italia di un adoption order emesso dalla Surrogate Court negli Stati Uniti, che attribuiva alla coppia omogenitoriale lo status di genitori adottivi di un minore. Dopo ampio excursus sul concetto di ordine pubblico internazionale, la Corte di Cassazione afferma come la condizione soggettiva costituita dall’eterosessualità della coppia, vigente ancora all’interno del nostro ordinamento, non costituisce principio di ordine pubblico internazionale. Per tale motivo il provvedimento straniero che riconosce il figlio adottivo di coppia omogenitoriale deve essere riconosciuto e trascritto anche in Italia. In conclusione la Cassazione afferma come le condizioni di accesso alla genitorialità adottiva previste  dal nostro ordinamento (e dunque l’eterosessualità) nono possono introdursi tra “i principi di ordine pubblico internazionale” che possano limitare il riconoscimento di un atto straniero in Italia. Viceversa la Suprema Corte evidenzia come sia necessario garantire l’applicazione dei principi di derivazione costituzionale che si pongono in una condizione di sovraordinazione in quanto diritti inviolabili della persona.

PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO “Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.

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Redazione

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