BULLISMO, CYBERBULLISMO, BODY SHAMING e MOM SHAMING di Rosa Jessica VITAGLIANO

Il bullismo è un fenomeno complesso e in continua evoluzione che riguarda un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze nel nostro paese, ma non solo, infatti, si ritiene erroneamente che il comportamento da bulli sia prerogativa di bambini e ragazzi, invece è più frequente di quel che si pensi anche tra adulti. I bulli s’insidiano nel tessuto sociale e, si possono trovare ovunque: in ufficio, all’università, nel giardinetto dove si portano a giocare i propri figli; esistono inoltre altre forme di bullismo abbastanza frequenti ad esempio, il cosiddetto “Mom shaming,”bullismo tra mamme, “body shaming”  e il bullismo in famiglia.  Il più delle volte, spiegano gli psicologi, si tratta di adulti che già da piccoli erano inclini a quella violenza fisica e verbale, a quell’istinto alla prevaricazione che è un tratto distintivo del bullismo ad ogni età. Con il termine bullismo si intende un’azione di prevaricazione caratterizzata da tre elementi contestuali: 1) un’aggressione, fisica o verbale; 2) la ripetizione dei comportamenti nel tempo; 3) uno squilibrio di potere o di forza. In assenza di uno dei sopra citati elementi non siamo in presenza di un episodio di bullismo. Per quanto riguarda il bullismo tra ragazzi esso può verificarsi sia in ambito scolastico che extrascolastico, e può avere una forma “diretta” ( che si realizza attraverso un’aggressione fisica o verbale diretta alla vittima) o “indiretta”( si concretizza tramite episodi di esclusione sociale o diffusione di notizie non vere ai danni della vittima). Si tratta quindi di un fenomeno sociale che coinvolge molteplici soggetti: il bullo, la vittima, i gregari, i testimoni, il personale scolastico, i genitori e le famiglie. Esso provoca profondo disagio e sofferenza psicologica con conseguenze negative anche nello sviluppo della personalità che possono persistere in età adulta. Lo sviluppo di internet ha modificato anche il bullismo: per cyberbullismo – “bullismo on line”- si intende, pertanto, un tipo di attacco continuo , ripetuto e sistematico attuato mediante Internet; siamo pertanto di fronte a un fenomeno che può presentarsi in molteplici forme e sfumature. Il cyberbullismo come ogni fenomeno connesso a internet non ha limiti di spazio e di tempo e, ha pertanto un potenziale offensivo più persistente e pericoloso; le azioni di bullismo sono circoscritte a un determinato ambiente( ad esempio: la classe di una scuola); le azioni di cyberbullismo possono essere invece diffuse e condivise tramite internet in ogni posto del mondo. Il cyberbullismo non si concretizza con il contatto visivo della vittima e pertanto, non si ha l’esatta percezione delle conseguenze di tali azioni; il sopra citato aspetto quindi, rallenta e riduce i sensi di colpa e impedisce remore etiche e l’empatia con le potenziali vittime. Il cyberbullismo presenta delle peculiarità rispetto al bullismo: il cyberbullo crede di essere anonimo e di non potere essere rintracciato ( in realtà non è così) e tale erronea convinzione rafforza il potenziale offensivo. Il cyberbullismo si manifesta, come abbiamo visto, attraverso comportamenti offensivi che costituiscono fattispecie di reato (ad es: violazione della privacy; diffamazione; stalking) o condotte rilevanti sotto il profilo della responsabilità civile dei genitori. Non esisteva nel nostro ordinamento una legge specifica in materia di bullismo né in materia di cyberbullismo.  La legge n. 71 del 29 maggio del 2017, rubricata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del Il cyberbullismo”, ha colmato in parte questa lacuna. La sopra citata legge descrive il Cyberbullismo come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». La ratio del nuovo testo normativo, è quella di combattere il bullismo; l’idea per contrastare tale tipologia di illecito è quella innanzitutto di prevenire, informare ed educare, soprattutto i minori che sempre di più utilizzano gli smartphone.  L’obiettivo – recita l’articolo 1 della legge, è di «contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e, con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche». Per combattere tale fenomeno, è importante non solo educare i minori, ma anche i genitori, che troppo spesso lasciano i propri figli in balia dei dispositivi digitali. Non solo, anche gli istituti scolastici hanno un ruolo centrale. È necessario, pertanto, favorire una convergenza educativa tra scuola e famiglia. Nel nostro ordinamento sono presenti, al di là della nuova legge in esame, infatti, diverse norme che trovano applicazione per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo. In ambito penale trovano applicazione a seconda della condotta del bullo i seguenti reati: percosse (art 581); lesioni(art.582); ingiuria(art.594); atti persecutori o stalking(art. 612-bis); interferenze illecite nella vita privata(art. 615); reato di violazione della privacy(art. 167 del codice della Privacy). Con specifico riferimento ai minori poi, occorre distinguere due casi penalmente rilevanti: il caso in cui il minore bullo ha un’età inferiore di 14 anni e il caso in cui il minorenne bullo ha un’età fra i 14 e i 18 anni. Nel primo caso (età inferiore ai 14 anni) il minore non è imputabile. Nel secondo caso il minore è imputabile solo se viene provata la capacità di intendere e volere dello stesso. In ambito civilistico, trova applicazione nel caso di episodi di bullismo la responsabilità per atti illeciti. Le conseguenze dei fatti illeciti commessi da persona minorenne ricadono anche sui genitori, i quali hanno il compito di vigilare ed educare il figlio che tiene comportamenti anomali. Si parla di c.d. “culpa in educando”: secondo l’art. 2048 c.c. il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.  Qualora poi gli atti siano stati commessi in un contesto scolastico, anche gli insegnanti o l’istituto scolastico che abbiano omesso di vigilare sugli studenti potrebbero essere tenuti ad un risarcimento del danno, specie alla luce del disposto della suindicata legge contro il cyberbullismo. La vittima del bullo potrà richiedere il risarcimento del danno morale (concernente le sofferenze fisiche e morali, il dolore e il turbamento dello stato d’animo della vittima); il danno biologico ( danno riguardante la salute e l’integrità fisica e psichica della persona); il danno esistenziale( concernente la qualità della vita ivi compresa la vita di relazione, esso, è quantificato dal giudice in via equitativa). Pertanto, come precisato innanzi, il bullismo è molto frequente anche tra adulti con una maggiore incidenza di condotte delittuose poste in essere da donne, infatti, il bullismo tra adulti è soprattutto femminile: sono infatti le donne più propense a coalizzarsi contro altre donne. Si pensi al «Body shaming», che consiste nel giudicare una donna per l’aspetto fisico. Una donna, a differenza di un uomo, sa quanto è doloroso il body shaming e, sa quanto si soffre per un insulto concernente la propria fisicità: se una donna vuole fare male ad un’altra donna – per le ragioni più diverse – sa che il body shaming è l’arma più sicura. Un’ altra forma di bullismo abbastanza frequente è il “Mom shaming” è un fenomeno diffuso oggi in tutto il mondo, ma soprattutto nei Paesi Occidentali, dove è più presente una pressione sociale sulla madre, spesso vittima di critiche sul suo modo di allevare il figlio, che la porta a vergognarsi. L’ambito può riguardare un qualsiasi aspetto della maternità, dall’uso del biberon, alla scelta del taglio cesareo, a come si nutre o si fa giocare un bambino… tutti gli aspetti della maternità vengono considerati sbagliati e quindi, criticabili ”. La madre vittima di questi attacchi, è generalmente una donna che genera invidia, come accade per il body shaming: la critica, infatti, rientra nel generico tentativo di distruggerne l’autostima e l’immagine. Capita di solito a donne che hanno la sventura di avere attorno a sé persone insensibili e non empatiche, un ambiente sociale ipocrita dove l’elemento dominante sembra essere l’invidia e il desiderio di sminuire e rendere la donna insicura». Le madri che si sentono in diritto di giudicare altre madri, sono per lo più donne insicure, invidiose con complessi di inferiorità per questo cercano di proiettare la loro inconscia insicurezza capovolgendo la realtà, così il discorso diventa: “non sono io che non vado bene, sei tu” Questo tipo di bullismo femminile, è solo un esempio di bullismo per adulti che può portare dolore e danneggiare l’autostima nonostante l’età. I consigli per superare questo tipo di bullismo, sono gli stessi adoperati per il bullismo da adolescenti ovvero non avere paura e mostrarsi sicuro, perché il bullo si nutre della fragilità e della sottomissione delle vittime. La cosa più importante rimane sempre parlare e chiedere aiuto per avere un supporto sia psicologico che pratico per quello che sta succedendo, e soprattutto, bisogna essere consapevoli che i bulli in fondo non sono “mostri”. Solitamente nel profondo soffrono, sono insicuri, si sentono poco amati, messi da parte, senza nessun talento, nessuna abilità particolare che li possa distinguere dalla mediocrità in quanto “Non è grande chi ha bisogno di farti sentire piccolo.” 

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