RIFORMA CARTABIA: SEPARAZIONE E DIVORZIO STESSO GIUDICE, UNICO ATTO di Daniela FOLLIERO

Separazione e divorzio veloci: in Tribunale la separazione e il divorzio si possono chiedere insieme, con un unico atto, con l’assistenza di un avvocato, preferibilmente un avvocato divorzista. Non c’è più bisogno di fare prima un ricorso per chiedere la separazione, e poi un secondo ricorso separato per domandare il divorzio: ora si possono chiedere insieme. Per avere direttamente il divorzio immediato basterà fare una domanda cumulativa (è una delle novità della nuova legge: riforma Cartabia). La separazione non viene abolita, ci sarà sempre: non si tratta quindi di un “divorzio senza separazione”, ma ora i tempi per ottenere prima la separazione e poi il divorzio breve si sono velocizzati. Infatti, entro 90 giorni viene fissata l’udienza di separazione dove i coniugi devono comparire personalmente davanti al Giudice. I 90 giorni partono dal deposito del ricorso in Tribunale da parte dell’avvocato. Per, poi, ottenere il divorzio bisognerà aspettare altri 6 mesi, in caso di separazione consensuale, oppure 12 mesi in caso di separazione giudiziale (quando si è fatto causa). Il divorzio insieme alla separazione, lo si può chiedere con la richiesta cumulativa in un unico ricorso. L’assistenza di un avvocato matrimonialista specializzato in diritto di famiglia può quindi essere utile per affrontare un procedimento tendenzialmente più tecnico rispetto al passato. Per chiedere il divorzio contestualmente alla domanda di separazione è necessario che l’avvocato inserisca subito in un unico atto tutte le domande relative alla separazione personale ed al successivo divorzio, il quale potrà essere pronunciato dallo stesso Giudice (quindi nel ricorso verrà inserita una doppia richiesta di assegno di mantenimento per figli e coniuge, una doppia domanda di affidamento, collocazione e regolamentazione delle visite dei minori ecc.). Il divorzio potrà essere ottenuto anche durante la causa di separazione ed, anzi, trattato insieme alla separazione nello stesso procedimento e dallo stesso Giudice. Per ottenere il divorzio sarà sufficiente che: 1) ci sia stata la separazione: basta anche semplicemente la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già dopo la prima udienza, senza dover attendere la conclusione della causa; 2) siano trascorsi 6 o 12 mesi. Quindi per avere il divorzio, è necessario: che ci sia stata la separazione. È bastevole anche la sola sentenza “parziale” di separazione sullo status che si ottiene dopo la prima udienza (ottenerla quindi è velocissima). Con la “sentenza parziale”, il Tribunale pronuncia – immediatamente dopo la prima udienza – la separazione senza dover attendere la conclusione del giudizio che proseguirà per le altre questioni, quali: la domanda di addebito, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ecc.. Tecnicamente la Legge parla di passaggio in giudicato della sentenza di separazione; che dalla separazione siano passati almeno 6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito di un giudizio consensuale o giudiziale. Durante questo periodo ovviamente i coniugi non si devono essere riconciliati. RIFORMA CARTABIA, COSA CAMBIA NELL’INTRODUZIONE DELLA CAUSA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO GIUDIZIALE. La causa di separazione o divorzio giudiziale si introduce sempre con un ricorso ma si arriva dal Giudice alla prima udienza già con tutto in modo che sia più facile (e veloce) decidere. Quindi l’avvocato dovrà subito inserire negli atti, in maniera dettagliata e completa, tutti i fatti più rilevanti e, soprattutto, tutti i mezzi di prova (documenti, ricevute, foto, testimoni ecc.). In particolare: A) in caso di richieste di “contributi economici” in favore dei figli o del coniuge devono essere obbligatoriamente allegati i documenti che provino le condizioni economiche-patrimoniali-finanziarie dei genitori/coniugi (redditi da lavoro, proprietà immobiliari o mobiliari, partecipazioni societarie, estratti conto bancari, investimenti ecc.). Il reddito può derivare non solo dal “reddito da lavoro” (stipendio da dipendente, fatturato da professionista, lavoratore autonomo o imprenditore, dividendi della società, bonus, commissioni ecc.), ma anche dal “reddito finanziario” (investimenti in Borsa, azioni, obbligazioni, interessi bancari ecc.) o dal “reddito da patrimonio” (affitto di case, uffici, terreni ecc.). Tra i documenti, è importante depositare anche tutte le spese che si hanno (cibo, luce, gas, vestiario, scuola, doposcuola, ripetizioni private, auto, visite mediche, abbonamenti, sport, svago, viaggi, spese condominiali, affitto, colf/collaboratrice domestica ecc.), ma anche eventuali uscite economiche: mutui, prestiti e finanziamenti. Il convenuto (coniuge a cui è stato notificato il ricorso) dovrà costituirsi con un atto prendendo posizione sulle domande ed i mezzi istruttori (prove) indicate dal ricorrente (dal coniuge che ha iniziato per primo la causa depositando il ricorso in Tribunale). Anche il convenuto dovrà depositare tutti i documenti. Esistono dei documenti che, in presenza di figli minori, devono obbligatoriamente essere depositati (disclousure obbligatoria) come: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Altri documenti, invece, sono facoltativi, e servono per rafforzare le domande: si pensi ad esempio un padre che voglia provare di essere presente con i figli, e deposita delle foto in varie occasioni (compleanni, gite scolastiche, durante i compiti a casa, mentre fanno sport, sono in vacanza ecc.). Se una delle parti non dichiara in modo completo la propria condizione patrimoniale (non produce, o produce solo parzialmente, la dichiarazione dei redditi, i conti correnti bancari, l’elenco delle proprietà ecc.) il Giudice potrà condannarla al rimborso delle spese legali dell’altro coniuge ed al risarcimento dei danni eventualmente subiti. Con la riforma Cartabia, il principio di leale collaborazione tra le parti, diventa un punto fondamentale, e ha lo scopo di far capire ai coniugi, specialmente se genitori, l’importanza di giungere ad una decisione celere che tuteli i diritti dei figli. B) in caso di richieste – generalmente della madre – di “affidamento” dei figli (affidamento condiviso o esclusivo), di “collocazione” dei figli presso un genitore, “assegnazione” della casa, bisogna, anche qui, depositare subito tutte le prove (documenti, ma anche foto, eventuali dichiarazioni degli insegnati della scuola, testimoni ecc.). Anche l’altro genitore – generalmente il padre – che volesse tenere per più giorni con sé i figli durante la settimana o il week end, ma anche durante le vacanze (estive e invernali, le festività ecc.) dovrà immediatamente dare tutte le prove. C) in caso di richiesta di “addebito” della separazione (per tradimento) è necessario, fin da subito, depositare tutta la documentazione (foto, video, messaggi, dichiarazione dell’investigatore privato, pagine Facebook, Instagram, lista dei testimoni ecc.). È agevole comprendere che, ancora di più con l’introduzione del nuovo rito, sarà importante rivolgersi ad un avvocato, preferibilmente ad un avvocato matrimonialista specializzato in diritto di famiglia, che sia capace – fin da subito – di usare una corretta strategia processuale e di indicare in modo specifico ed articolato i fatti e tutte le prove essenziali. Se prima della riforma Cartabia, infatti, si poteva iniziare una causa anche con un atto volutamente “debole” sperando nell’attività conciliativa del Presidente alla prima udienza o, in extremis, potendo aggiungere prove durante la causa (perché il Giudice anche dopo la prima udienza consentiva il deposito di memorie), con il nuovo rito questo non è più possibile. Ora, il processo è strutturato in un’unica fase in cui tutto deve essere detto e depositato (prove) prima della prima udienza. Bisognerà fare tutto fin dall’inizio, un lavoro importantissimo per il quale è preferibile, per tutelare al meglio i propri diritti e quelli dei figli, affidarsi ad uno Studio legale specializzato in diritto di famiglia, con avvocati divorzisti. UNA SOLA UDIENZA ENTRO 90 GIORNI CON GIÀ TUTTE LE PROVE E I DOCUMENTI. Entro 3 giorni dal deposito in Tribunale del ricorso da parte dell’avvocato, viene fissata – con decreto – la prima udienza in cui i coniugi devono essere presenti personalmente. L’udienza è fissata in tempi brevi, ossia entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Dopo la notifica da parte del ricorrente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al coniuge convenuto, le parti avranno la possibilità – prima dell’udienza – di depositare ulteriori atti per precisare le loro richieste e le istanze istruttorie (prove). Quindi prima della prima udienza le parti potranno depositare ulteriori documenti e prove, così da dare al Giudice istruttore un quadro completo. Alla prima udienza, i coniugi non dovranno più – come succedeva in passato – comparire davanti al Presidente del Tribunale per l’udienza presidenziale (prima fase), per poi essere mandati al Giudice istruttore (seconda fase). Ora, alla prima udienza i coniugi devono comparire direttamente davanti al Giudice istruttore delegato dal Collegio. Viene, quindi, eliminata la struttura bifasica del procedimento di separazione e divorzio. Alla prima udienza, il Giudice istruttore, dopo aver preso visione degli atti e dei documenti, cercherà di trovare un accordo, e far conciliare i coniugi/genitori. Se le parti non si mettono d’accordo, il Giudice istruttore: 1) prenderà i provvedimenti provvisori ed urgenti (affidamento dei figli, collocazione dei figli minori, assegnazione della casa coniugale, tempi e modalità di permanenza dei figli presso l’altro genitore non collocatario, assegno mensile per i figli, eventuale assegno di mantenimento del coniuge ecc.). I provvedimenti provvisori ed urgenti sono esecutivi durante lo svolgimento della causa e sono sempre modificabili, revocabili o appellabili; 2) deciderà sulle istanze istruttorie: quindi valuta le prove, e valuterà, ad esempio se sentire, o meno, dei testimoni fissando una nuova udienza per ascoltare i testi. Oppure, in caso di affidamento e collocazione dei figli, potrà decidere di far fare ad uno psicologo di sua fiducia (Consulente Tecnico d’Ufficio c.d. CTU) una consulenza per comprendere quale sia il genitore più idoneo, fissando una nuova udienza per verificare la relazione. Oppure, in caso sia necessario analizzare dei bilanci, documentazione contabili o finanziari particolarmente complessi, potrà decidere di nominare un Consulente. Oppure, in caso vi siano dei redditi/guadagni che si presume non siano stati dichiarati, potrà decidere se far fare una indagine fiscale alla Polizia tributaria (Guardia di Finanza) ecc. Nel caso in cui i coniugi avessero svolto congiuntamente domanda di separazione e divorzio la sentenza sarà articolata in capi separati nei quali saranno ben divise le decisioni: 1) relative alla separazione: figli, casa, economiche e decorrenza delle stesse, eventuale addebito; 2) e quelle relative al divorzio. PROVVEDIMENTI URGENTI IN CASO DI PERICOLO. Abbiamo visto che la prima udienza è fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Ma cosa succede se ci fossero dei gravi episodi che necessitano di un intervento immediato? La riforma Cartabia prevede che, in casi eccezionali di pericolo per i minori o grave urgenza (per evitare il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile durante i 90 giorni per arrivare alla prima udienza) il Tribunale possa emettere immediatamente (cioè prima dell’udienza) dei provvedimenti urgenti. Questi provvedimenti (esempio allontanamento di un padre/marito violento), vengono emessi sulla base del racconto (e delle prove) date da un solo coniuge/genitore. Sono provvedimenti che vengono dati subito, in presenza di fatti molto gravi o pericolosi, senza contraddittorio ossia senza sentire – inizialmente – l’altro coniuge/genitore. Il Tribunale comunque fissa entro i successivi 15 giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati. Pertanto l’altro coniuge/genitore potrà difendersi, presentare un atto di difesa e delle contro-prove: questi provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili, anche successivamente. LA TUTELA DEL MINORE E IL PIANO GENITORIALE. La riforma Cartabia presenta più attenzione anche per i figli minori. Se i coniugi hanno figli, dovrà essere depositato il “piano genitoriale” con gli impegni quotidiani dei figli, le attività, il calendario di ciascun minore: il Giudice potrà sanzionare il genitore che non rispetti quanto stabilito nel piano genitoriale, una volta accolto. Nel piano genitoriale dovranno essere indicate le attività, la scuola, la gestione dei pomeriggi o delle vacanze con lo scopo di far conoscere al Giudice tutti gli elementi per stabilire l’affidamento, il collocamento e regolare il diritto di visita dei minori. In questo modo il Giudice vedrà effettivamente l’organizzazione familiare, e dei genitori, per ciascun minore, ben potendo anche comprendere l’effettivo apporto che singolarmente il genitore da all’accudimento, istruzione ed educazione del figlio. Il Giudice avrà anche la possibilità di sanzionare la parte che prima abbia accettato il piano genitoriale, ma poi non lo rispetta nei tempi e nelle modalità (sarà possibile comminare ammonizioni o condannare il genitore al pagamento di un importo fino a 5’000,00 Euro). ASCOLTO DEI FIGLI MINORENNI DA PARTE DEL GIUDICE PER DECIDERE L’AFFIDAMENTO, LA COLLOCAZIONE E I TEMPI. Nella separazione e divorzio giudiziale i figli – per i provvedimenti che li riguardano – vengono sempre ascoltati dal Giudice istruttore quando hanno compiuto 12 anni ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento. Far definitivamente confluire nel giudizio l’obbligo di ascolto è molto importante perché – con la riforma Cartabia – il minore diventa definitivamente parte del giudizio di separazione o divorzio dei genitori. L’ascolto del figlio avviene se i genitori non hanno trovato un accordo, e quindi sono in causa (quando si è in causa è il Giudice che decide l’affidamento, la collocazione dei figli presso un genitore e i tempi da trascorrere con l’altro genitore). Il Giudice li ascolta direttamente (c.d. ascolto diretto), generalmente alla prima udienza, e può farsi assistere da un professionista terzo (psicologo, neuropsichiatra infantile, ecc.) ossia da un esperto o ausiliario (c.d. ascolto assistito). Il colloquio tra Giudice e il bambino deve svolgersi in modo da garantire riservatezza e serenità al minorenne (il Giudice farà domande con estrema sensibilità, non si tratta di un interrogatorio ma di un colloquio, dove i genitori generalmente non sono presenti così da consentire ai bambini di esprimersi liberamente). Le opinioni espresse dal figlio minore devono essere tenute in considerazione dal Giudice (ovviamente il Giudice dovrà capire, anche in relazione all’età dei bambini, se sono state date risposte sincere e genuine, oppure se il bambino è stato condizionato o ha paura di un genitore che gli ha fatto il “lavaggio del cervello”). Il colloquio deve essere videoregistrato o deve essere fatto un verbale, anche con i comportamenti del minore (se aveva disagio, paura, tristezza, comportamenti violenti, rancorosi ecc.). Il minore deve essere informato, quindi il Giudice deve spiegare il perché viene ascoltato (dovrà utilizzare un linguaggio semplice, chiaro, comprensibile, accertandosi che il bambino abbia effettivamente capito). L’ascolto dei figli non può però essere fatto dal Giudice se è pregiudizievole per i minori, tenuto conto delle condizioni psichiche o fisiche degli stessi o appare del tutto privo di utilità (non si può ascoltare il minore quando è troppo piccolo) o se il minore dichiara di non essere ascoltato, dovendo essere rispettata la volontà dei figli a non essere coinvolti nella vicenda giudiziaria. Inoltre, se i genitori si accordano sull’affidamento dei figli, il Giudice procede all’ascolto solo se necessario: quindi, in una separazione consensuale o in un divorzio congiunto (consensuale), dove i genitori sono d’accordo sull’affidamento, sulla collocazione, sui tempi di permanenza, i figli generalmente non vengono ascoltati. Allo stesso modo, se durante una causa di separazione o di divorzio i genitori trovano un accordo, i figli non vengono ascoltati. DOPO L’ASCOLTO DEI FIGLI IL GIUDICE DECIDE CON PROVVEDIMENTI “PROVVISORI” ED URGENTI. Dopo l’ascolto dei figli, il Giudice istruttore decide sull’affidamento dei figli (affidamento condiviso ad entrambi i genitori o affidamento esclusivo ad un solo genitore), la collocazione dei figli presso un genitore (il genitore con il quale il bambino andrà a vivere, ad esempio la mamma), e i tempi di permanenza con l’altro genitore (ad esempio, quante volte il papà potrà vedere i figli durante la settimana, il week end, le vacanze, gli orari ecc.). Con la collocazione viene anche assegnata la casa al genitore con il quale il bambino andrà ad abitare (ad esempio, se la collocazione viene data alla madre, l’assegnazione della casa coniugale viene data alla madre). Quelle del Giudice sono decisione prese generalmente alla prima udienza, quindi, sono provvedimenti “provvisori” ed urgenti. Può quindi capitare che il Giudice possa successivamente incaricare uno psicologo di sua fiducia (Consulente Tecnico d’Ufficio) per far fare una CTU ossia una consulenza di approfondimento. Una volta depositata la relazione del Consulente, il Giudice potrebbe confermare o, eventualmente modificare, i provvedimenti provvisori ed urgenti. Il Giudice deciderà anche per l’assegno di mantenimento. Ad esempio, se i bambini andranno ad abitare con la mamma, stabilirà il contributo di mantenimento per i figli che il padre – mensilmente – dovrà versare alla madre (assegno mensile di mantenimento per i figli). L’assegno è dovuto sia per i figli minorenni e sia per i figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendente (ancora studenti, o che hanno finito gli studi ma non sono ancora riusciti a trovare un lavoro). IL GIUDICE AVRÀ MAGGIORI POTERI IN PRESENZA DI MINORI. La protezione dei minori, come interesse preminente della riforma Cartabia, è evidente anche nei maggiori poteri che vengono conferiti al Giudice nel procedimento di separazione e divorzio. Il Giudice potrà decidere ed emettere provvedimenti anche senza specifica domanda di parte ed ammettere mezzi di prova d’ufficio. Questa nuova figura di Giudice che agisce anche senza rispettare il principio della domanda oltre che il principio dispositivo che regolamentano da sempre il rito civile italiano è una svolta alquanto epocale. Tuttavia, è importante precisare che questa eccezione è stata introdotta ad esclusivo interesse dei figli minori che sono la parte più debole del processo, e sempre garantendo il rispetto del contraddittorio e il diritto alla prova contraria. Il Giudice potrà, per esempio: nominare il curatore speciale: disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice civile; ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, avvalendosi se del caso della Polizia tributaria adottare altri i provvedimenti opportuni. SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONSENSUALE (C.D. DIVORZIO CONGIUNTO) Anche per i procedimenti congiunti (separazione consensuale e divorzio congiunto) la riforma Cartabia ha scelto di unificare il rito. Ancora incerta l’ipotetica possibilità di avanzare consensualmente un ricorso cumulativo per chiedere, con un unico atto e davanti allo stesso Giudice, la separazione e il divorzio. La lettera della legge ipoteticamente lo permette ma i decreti attuativi hanno fino ad ora trattato unicamente i casi di procedimenti giudiziali (quando si è in causa). Su questo aspetto bisognerà verificare come decideranno di procedere i Giudici, il Parlamento o aspettare che la Corte di Cassazione sia chiamata con un quesito in tal senso. Attualmente, quindi, la richiesta di separazione consensuale è presentata sempre con ricorso, e deve contenere la descrizione delle condizioni economiche dei coniugi/genitori (con una differenza rispetto ai procedimenti giudiziali in cui si devono obbligatoriamente produrre i relativi documenti).  La parte più importante del ricorso è l’accordo sulle condizioni riguardanti i figli (affidamento, collocazione, regolamentazione del diritto di visita, mantenimento ecc.) nonché le condizioni economiche tra moglie e marito. Ovviamente su tutti gli aspetti i genitori/coniugi hanno un’ampia disponibilità di scegliere come meglio regolamentare i rapporti. Anche sulle questioni patrimoniali le parti hanno ampia libertà, potendo inoltre inserire trasferimenti immobiliari nel ricorso congiunto, così da poter approfittare di importanti agevolazioni fiscali. Sebbene sia ancora possibile per i coniugi depositare il ricorso di separazione senza l’assistenza di un avvocato, è comunque preferibile essere seguiti da un Professionista legale specializzato che possa affiancare le parti nel raggiungimento di un accordo equilibrato. Nelle procedure “consensuali” l’udienza avviene sempre con trattazione scritta (quindi i coniugi/genitori all’udienza non devono essere presenti), salvo che dichiarino espressamente che non intendono riconciliarsi. QUALE È IL TRIBUNALE DI COMPETENZA PER LA SEPARAZIONE O DIVORZIO? (QUAL È LA CITTÀ DOVE FARE LA SEPARAZIONE O DIVORZIO). Il Tribunale competente per territorio, quando ci sono dei figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), è quello di residenza abituale dei figli. Quindi è competente il Giudice della residenza del minore (in caso di trasferimento del minore: sarà sempre competente il Tribunale dell’ultima residenza prima del trasferimento). Se – invece – non ci sono figli, può essere competente per la separazione o il divorzio il Tribunale dell’ultima residenza comune dei coniugi oppure, a seconda dei casi, quella del convenuto. RIFORMA CARTABIA APPLICABILE ANCHE PER I FIGLI DI COPPIE NON SPOSATE (GENITORI CONVIVENTI). La riforma Cartabia interessa non solo le cause di separazione e divorzio ma anche i procedimenti dei figli di coppie non sposate. I genitori rivolgendosi ad un avvocato potranno quindi accordarsi per i figli (affidamento e collocazione del figlio, assegnazione casa, tempi di visita, mantenimento mensile ecc.) ma potranno anche modificare i provvedimenti già emessi in passato. La riforma Cartabia ha previsto un rito unico applicabile anche alle coppie non sposate. Alle coppie non sposate è stata estesa la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita che, in precedenza, era inammissibile. PROCEDIMENTI CONGIUNTI PER COPPIE NON SPOSATE CON FIGLI (REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE). Se una coppia non sposata con figli vuole congiuntamente chiedere la regolamentazione della responsabilità genitoriale e determinare il contributo economico in favore dei minori, il procedimento si svolge nella stessa maniera con l’unica differenza che il Presidente nomina un Giudice relatore che, dopo aver chiesto il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Anche in questo caso la comparizione delle parti è ordinata solo se richiesta dalle parti o se sono necessari chiarimenti in merito alle condizioni. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte. QUALE È IL TRIBUNALE DI COMPETENZA PER COPPIA NON SPOSATA CON FIGLI? (QUAL È LA CITTÀ DOVE FARE RICORSO). Il Tribunale competente per territorio, quando una coppia non sposata ha dei figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), è quello di residenza abituale dei figli. Quindi è competente il Giudice della residenza del minore (in caso di trasferimento del minore: sarà sempre competente il Tribunale dell’ultima residenza prima del trasferimento). 

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