CASSAZIONE: ATTO DI IMPUGNAZIONE TRASMESSO VIA PEC

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione penale trasmesso via PEC  in luogo della tradizionale modalità cartacea. Nel caso di specie l’imputato, ricorrente per cassazione, tramite il proprio difensore, aveva optato per il deposito telematico dell’impugnazione di legittimità con le modalità di cui all’art. 24 decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, che ha introdotto una deroga alla disciplina ordinaria per ragioni legate alla eccezionalità della situazione emergenziale dettata dalla pandemia da Covid 19. In particolare, tra i vari motivi di doglianza, uno riguardava il travisamento della prova in riferimento ad una perizia disposta in grado di appello per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, che veniva allegata al ricorso come scansione per immagine senza recare la firma digitale del difensore. Tale carenza veniva eccepita dal difensore di parte civile con memoria difensiva. Pronunciandosi su ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado al conducente di un’autovettura per il reato di omicidio colposo stradale, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 28 giugno 2022, n. 24766 ha affermato il principio secondo cui, nel caso di proposizione del ricorso per cassazione per via telematica, a pena di inammissibilità il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore e gli allegati al ricorso devono essere trasmessi in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale. Ne consegue che l’incompletezza e la mancanza di integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati) determina l’inesistenza giuridica dell’atto, donde l’impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza e, correlativamente, l’accertata carenza di tali requisiti essenziali giustifica la sanzione della inammissibilità. Di seguito i principali motivi della decisione: “… Deve preliminarmente osservarsi che i suddetti motivi ineriscono al dedotto travisamento della prova rappresentata dalla perizia disposta nel giudizio di secondo grado. La Corte di Appello aveva sostenuto che la persona deceduta al momento dell’incidente indossava le cinture di sicurezza e che in tal senso aveva concluso anche il perito: il ricorrente si duole che in tal modo la Corte aveva travisato il contenuto della prova, giacché invece nella perizia si era sostenuto esattamente il contrario, ovvero che plurimi elementi portavano ad escludere che la vittima stesse viaggiando con le cinture di sicurezza allacciate. Essendo i motivi incentrati sul contenuto della perizia, quest’ultima doveva essere allegata al ricorso o doveva essere in esso integralmente trascritta, in ossequio al principio per cui risultano inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie si deve osservare che la perizia, di cui si deduce il travisamento, è stata allegata al ricorso, ma non è stata sottoscritta digitalmente dal difensore ricorrente, a garanzia della completezza e della integrità dell’atto trasmesso. Per espressa disposizione legislativa, la mancata sottoscrizione digitale determina l’inammissibilità del ricorso, non potendo lo stesso dirsi giuridicamente esistente”. (di Leila BENSALAH del Foro di Vicenza, Social Media Marketing di Rete Nazionale Forense ([email protected]  ed Angelo RUBERTO del Foro di Foggia, Presidente di Rete Nazionale Forense ([email protected]))

CASSAZIONE – SEZIONE QUARTA PENALE  – SENTENZA (data ud. 12.05.2022) 28.06.2022, n. 24766) sul ricorso proposto da: M.R., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Luisa Angela Ricci; letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo: 1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato in data 18 febbario 2021 la sentenza del Tribunale di Gela, appellata dall’imputato M.R., con la quale il predetto era stato condannato per il reato di omicidio colposo aggravato, perchè – alla guida di un’autovettura – per colpa specifica, consistita nella inosservanza del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 art. 141 commi 3 e 8, aveva cagionato il decesso del conducente di altro autoveicolo O.S., in (OMISSIS). 2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi.  2.1 Con il primo motivo, ha dedotto violazione della legge penale e della legge processuale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata affermazione del concorso di colpa del danneggiato per mancato uso delle cinture di sicurezza. Lamenta il ricorrente che la Corte, dopo che la perizia disposta nel secondo grado di giudizio aveva chiarito che O. non indossava al momento dell’urto le cinture di sicurezza, aveva, ciò nonostante, indicato tale circostanza come non compiutamente accertata e si era limitata ad affermare che “l’evento morte si sarebbe ugualmente verificato anche se la vittima avesse indossato le cinture”. La Corte, dunque, oltre ad obliterare completamente i risultati dell’accertamento peritale, aveva in ogni caso omesso di motivare sulla sussistenza del concorso di colpa del danneggiato ai fini della quantificazione della pena. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva. Lamenta il ricorrente che la Corte, dopo che il perito nominato in sede di appello aveva affermato che O. non indossava al momento del sinistro le cinture di sicurezza, aveva rigettato la richiesta di espletamento di perizia medico legale al fine di chiarire ed accertare l’incidenza causale del mancato uso delle cinture sul decesso di O.. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge ed in particolare degli artt. 157 e 589 c.p., per non avere la Corte di appello dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione. Secondo il ricorrente il reato di cui all’art. 589 c.p., nella formulazione vigente al momento del fatto contestato, al di fuori dei casi previsti e puniti dai commi secondo (violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), terzo (fatto commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria), quarto (violazione delle norme sulla circolazione stradale commessa da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, prima dell’abrogazione ad opera della L. n. 41 del 2016), si prescriverebbe nel termine ordinario di sei anni, salvo atti interruttivi e sospensioni. Posto che il caso in esame non rientrerebbe in alcuna delle eccezioni su indicate, tenuto conto della data di consumazione del reato ((OMISSIS)) e degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione (mesi 5 e giorni 1 in primo grado e 64 giorni a seguito della normativa emergenziale dovuta alla pandemia da covid 19 in secondo grado), il reato si sarebbe estinto per prescrizione in data 13 febbraio (OMISSIS). 3. Il Procuratore generale nella persona del sostituto Luigi Orsi ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria depositata in data 11/09/2021 il difensore della parte civile ha chiesto che il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile in quanto gli allegati all’atto di impugnazione non presentano il requisito della forma prescritta (copia informatica per immagine) e non sono stati sottoscritti dal dfensore ai fini della attestazione di conformità all’originale. 5. Con note conclusive datate 26/04/2022 il difensore della parte civile ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso quanto al primo ed al secondo motivo per violazione degli artt. 582 c.p.p. e D.L. n. 137 del 28 ottobre 2010 24 comma 6 bis e sexies e ss. modif. relativi alle prescrizioni in materia di presentazione della impugnazione e quanto al terzo motivo per manifesta infondatezza. Motivi della decisione: 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il terzo motivo con cui si censura la mancata declaratoria di prescrizione, già maturata, secondo il ricorrente, prima della sentenza di appello, è inammissibile perchè manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che, in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 589 c.p., comma 2, formalmente abrogata dalla L. n. 41 del 23 marzo 2016, e l’autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 589-bis c.p., introdotta da detta legge, in quanto la circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice (sez. 3 n. 15238 del 19/02/2020, Mezzadra, Rv. 279383), sicchè non si versa nell’ipotesi di successione di leggi penali (abrogative o modificative) nel tempo ex art. 2 c.p.. Ne consegue che ai fatti commessi sotto la vigenza dell’art. 589 c.p., comma 2, nella formulazione anteriore alla L. n.41 del 2016, oggi ricadenti sotto la previsione di cui all’art. 589 bis c.p., si deve applicare il raddoppio del termine di prescrzione di cui all’art. 157 c.p., comma 6. Pertanto, il termine di prescrizione in ordine al delitto contestato, al momento in cui era intervenuta la sentenza di secondo grado, non era decorso. 3. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili in quanto il ricorso non rispetta le formalità di presentazione prescritte dalla legge. 4. Deve preliminarmente osservarsi che i suddetti motivi inersicono al dedotto travisamento della prova rappresentata dalla perizia disposta nel giudizio di secondo grado. La Corte di Appello aveva sostenuto che la persona deceduta al momento dell’incidente indossava le cinture di sicurezza e che in tal senso aveva concluso anche il perito: il ricorrente si duole che in tal modo la Corte aveva travisato il contenuto della prova, giacchè invece nella perizia si era sostenuto esattamente il contrario, ovvero che plurimi elementi portavano ad escludere che la vittima stesse viaggiando con le cinture di sicurezza allacciate. Essendo i motivi incentrati sul contenuto della perizia, quest’ultima doveva essere allegata al ricorso o doveva essere in esso integralmente trascritta, in ossequio al principio per cui risultano inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). 5. Il ricorso in esame è stato presentato con le modalità telematiche di cui al D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 art. 24, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 18 dicembre 2020, che ha introdotto una deroga alla disciplina ordinaria per ragioni legate alla eccezionalità della situazione emergenziale dettata dalla pandemia da Covid 19. Per quanto di interesse in questa sede si osserva: – D.L. n. 137 del 2020, art. 24 comma 6 bis, prevede che, fermo quanto previsto dagli art. 581 c.p.p., art. 582 c.p.p., comma 1, e art. 583 c.p.p., quando il deposito telematico ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale; – l’art. 24 comma 6 ter stabilisce che l’impugnazione sia trasmessa tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4 con le modalità e nel rispetto delle regole ivi indicate; – l’art. 24 comma 6 sexies prevede, fermo restando quanto previsto dall’art. 591 c.p.p., nel caso di proposizione ai sensi del comma 6 bis, che l’impugnazione sia inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale; c) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro Generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, dal provvedimento del Direttore Genarale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4; in tali casi ai sensi del successivo comma 6 septies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara anche d’ufficio con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato. In virtù della normativa indicata, dunque, a pena di inammissibilità il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore e gli allegati al ricorso devono essere tramessi in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale. 6. La Corte di legittimità ha già charito che i requisiti tecnici essenziali della impugnazione sono richiesti ad substantiam, per assicurare mediante l’utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione, la provenienza dell’atto di impugnazione, l’originalità e la completezza dell’atto e il tempestivo recapito all’ufficio giudiziario destinatario. Il difetto o l’irregolarità della certificazione informatica della referibilità dell’atto al suo autore (firma digitale), della provenienza dell’atto da detto soggetto (intestazione della casella PEC), della abilitazioone del difensore (presenza nel REG. IND. E – registro informatico degli indirizzi elettronici), della riferibilità all’ufficio giudiziario della casella di destinazione (provvedimento dirigenziale contenente l’elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati), della completezza e integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati) determinano l’inesistenza giuridica dell’atto. Può, dunque, affermarsi che l’impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza e, correlativamente, che solo l’accertata carenza di tali requisiti essenziali giustifica la sanzione della inammissibilita (sez. 1 n. 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv 282151). 7. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie si deve osservare che la perizia, di cui si deduce il travisamento, è stata allegata al ricorso, ma non è stata sottoscritta digitalmente dal difensore ricorrente, a garanzia della completezza e della integrità dell’atto trasmesso. Per espressa disposzione legislativa, la mancata sottoscrizione digitale determina l’inammissibilità del ricorso, non potendo lo stesso dirsi giuridicamente esistente. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L’imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile C.C. che si liquidano in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.  P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile C.C. che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Conclusione Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2022

 

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