REDDITO DI CITTADINANZA: SEQUESTRO PER EQUIVALENTE

REDDITO DI CITTADINANZA: Articolo 7 del  Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4,  coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Importante sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione.
SEQUESTRO PER EQUIVALENTE: Il sequestro per equivalente avviene in assenza del bene che deve essere sottratto. In particolare vengono sequestrati beni dello stesso valore.  La Corte di Cassazione, terza sezione penale,  all’udienza del 05.07.2022, in accoglimento di un ricorso presentato dall’avvocato Sandro D’Agostino (Foto) del Foro di Vibo Valentia, ha annullato senza rinvio il sequestro per equivalente disposto per circa 13 mila euro nei confronti di un percettore di reddito di cittadinanza. Con il ricorso l’Avv. D’Agostino, impugnava l’ordinanza emessa in data 4 novembre 2021 dal Tribunale del Riesame di Vibo Valentia con la quale si rigettava la richiesta di riesame interposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia – in data 14 giugno 2021 -, decreto con il quale era stato disposto il sequestro di quanto percepito dal predetto quale sussidio legato al reddito di cittadinanza. La decisione dei giudici di legittimità potrebbe apportare importanti  innovazioni nella materia, atteso che escluderebbe la sussistenza del reato introdotto dalla disciplina in materia, essendo stata accolta la tesi dell’inapplicabilità degli effetti dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La difesa aveva sostenuto la contraddizione interna al provvedimento impugnato che da un lato considera “il reddito di cittadinanza” come “prestazione a carattere assistenziale finalizzata a soddisfare le primarie esigenze di vita” e allo stesso tempo lo equipara a “stipendio, pensione o assegno”, cioè alle “prestazioni revocabili in seguito ad applicazione della pena accessoria” ordinando il sequestro delle somme percepite. L’imputato era stato chiamato a rispondere della violazione dell’art. 7 del  Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4,  coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

SANZIONI: “La normativa sul “reddito di cittadinanza”, prevede la reclusione da 2 a 6 anni, per chi fa o utilizza dichiarazioni o documenti falsi oppure omette informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente tale beneficio.

Sandro D’Agostino Avvocato Penalista. Presidente della Porto di Tropea SpA.

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