SECURITY AZIENDALE – RIVELAZIONE DI SEGRETI SCIENTIFICI O INDUSTRIALI.

🎓 La Corte di Cassazione V Sezione Penale (Presidente Rosa Pezzullo – Relatore Rosaria Giordano) – con la sentenza 3211 depositata il 26 gennaio 2024 – Udienza del 20 ottobre 2023 – ha statuito che, “In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, il concetto di notizia destinata al segreto va elaborato, sotto l’aspetto soggettivo, con riferimento all’avente diritto al mantenimento del segreto stesso (il titolare dell’azienda) e, sotto l’aspetto oggettivo, all’interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi (di progettazione, produzione e messa a punto dei beni prodotti) che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il così detto know-how, vale a dire quel patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione di un apparato industriale. Vi è dunque che oggetto della tutela penale del reato di rivelazione di segreti scientifici o commerciali deve ritenersi il segreto industriale in senso lato, intendendosi per tale quell’insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione. Pertanto considerati i rilevanti e crescenti costi che si rendono necessari per la ricerca scientifica orientata allo sviluppo di tecnologie competitive su mercati ormai globali, il delitto di cui all’art. 623 cod. pen. deve ritenersi configurato tutte le volte che venga rivelato indebitamente un segreto che riguardi anche una sola parte del relativo processo produttivo, senza che sia dunque necessario che detta rivelazione attenga a tutte le componenti del prodotto medesimo. Ciò che assume rilievo nella delimitazione del concetto di notizia destinata al segreto e che vi siano comprese le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che costituiscano il “cuore” degli stessi e che siano il frutto della cognizione e della organizzazione della impresa”.
⏩ RIFERIMENTO NORMATIVO.  Art. 623 c.p.: Rivelazione di segreti scientifici o commerciali
Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni (263, 325).
La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.).
( Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 2, del D. L.vo 11 maggio 2018, n. 63. A norma dell’art. 9, comma 3, dello stesso provvedimento, ai fini dell’articolo 623 del codice penale, nel testo riformulato dal presente articolo, le notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali, di cui alla formulazione previgente del medesimo articolo 623, costituiscono segreti commerciali).
⚖️ RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Per la Corte di Cassazione – Sezione V – con la sentenza del 4 giugno 2020 n. 16975  l’art. 623 del codice penale (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali) si applica alla rivelazione del know how dell’impresa ed il Know How con il suo perimetro di tutela penale, è “Quel patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione di un apparato industriale” e, dunque, “una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a una informazione, e, in via sintetica, all’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, e capace di assicurare all’impresa un vantaggio competitivo, e quindi un’aspettativa di un maggiore profitto economico. Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico è parametrato all’ammontare degli investimenti (spesso cospicui) richiesti per la sua acquisizione e al vantaggio concorrenziale che da esso deriva, in termini di minori costi futuri o maggiore appetibilità dei prodotti. Esso si traduce, in ultima analisi, nella capacità dell’impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza“.
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Redazione

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