RUBRICA: IL NOTAIO RISPONDE a cura Annamaria FERRUCCI

❓ 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐢𝐭𝐨: Tizio è deceduto e non sono stati rinvenuti testamenti. La sua cara amica Caia, non legata a Tizio da alcun rapporto di parentela, intende rinunciare, in ogni caso, ad eventuali legati o chiamate ereditarie che potrebbero essere contenuti in testamenti scoperti in futuro. Il Notaio può ricevere l’atto di rinuncia?

👉 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚: La rinunzia all’eredità presuppone, anzitutto, a pena di nullità, l’avvenuta apertura della successione: ciò risulta espressamente dall’art. 458 del codice civile, che prevede la nullità della rinuncia ai diritti che possano spettare al rinunziante su una successione non ancora aperta. Oltre alla apertura della successione, occorre, per la validità della rinuncia, che essa sia effettuata in presenza di delazione attuale, cioè quando il rinunziante già potrebbe effettuare una valida accettazione dell’eredità. Il legislatore, parlando di rinuncia all’eredità, intende riferirsi alla rinuncia effettuata da chi avrebbe, in alternativa, la capacità attuale di accettare validamente l’eredità. La rinuncia all’eredità, in assenza di una chiamata ereditaria, od anche in presenza di una chiamata sotto condizione prima che si verifichi la condizione (rectius rinuncia ad una mera aspettativa di delazione) non può essere validamente ed efficacemente compiuta, non potendovi ricollegare alcun effetto immediato. Il soggetto finirebbe con il disporre di una situazione giuridica che non si trova ancora nel suo patrimonio (al più per il chiamato sotto condizione il soggetto risulterebbe titolare di una aspettativa sempre che si voglia dare ingresso ad una tale figura giuridica); sicchè la rinuncia finirebbe con l’atteggiarsi come un atto compiuto in difetto di potere. Vieppiù, il principio sancito dall’art. 520 del codice civile della nullità della rinuncia condizionata o a termine, così come quello identico sancito dall’art. 475, comma 2, del codice civile in tema di accettazione, sembra confermare la tendenza legislativa a riconoscere la validità alla rinuncia, come all’accettazione ereditaria, solo in quanto immediatamente produttive di effetti. Il Notaio dunque potrà legittimamente rifiutarsi di ricevere una dichiarazione di volontà volta a dismettere il futuro diritto di succedere da parte di chi ancora nutre incertezza sulla propria qualità di delato alla successione, benchè essa si sia ormai aperta, con ciò adducendo l’invalidità del negozio e/o la carenza di legittimazione a compierlo; per lo stesso motivo potrebbe esserne negata l’annotazione, ad opera del cancelliere, nel registro delle successioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Il divieto di patti successori è sancito dall’ordinamento civile italiano.  L’art. 458 del Codice Civile stabilisce infatti la nullità di ogni patto volto a disporre della propria successione e di qualsiasi diritto su una successione che si deve ancora aprire ed avente ad oggetto la rinuncia dei diritti a succedere, sempre di una successione non ancora aperta.  Tale articolo stabilisce a chiare lettere “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati