POTERI CERTIFICATIVI DELL’AVVOCATO NELLA RELATA DI NOTIFICA: In tema di giudizio di cassazione, i poteri certificativi che competono all’avvocato notificante riguardano le attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la conformità delle copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo della relata di notifica o dell’attestazione di conformità, qualora tali affermazioni non siano accompagnate dal deposito di pertinente documentazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la mera affermazione, compiuta dall’avvocato del ricorrente in sede di attestazione di conformità, della data di notificazione della sentenza alla controparte, non accompagnata dal deposito della copia analogica della relata di notificazione, non vale a escludere la sanzione di improcedibilità del ricorso) (Cassazione Civile, Sez. I, 13 Novembre 2023, n. 31460)
RIFORMA CARTABIA: RITO UNIFICATO DI FAMIGLIA: TRIBUNALE di BRESCIA: I nonni possono ora intervenire nel giudizio di separazione e divorzio. Con due Ordinanze del Tribunale di Brescia, la prima del 13 ottobre 2023 e la seconda del 7 febbraio 2024 è stato affermato questo principio: “dal momento che i nonni hanno azionato un diritto connesso a quelli oggetto di causa, il cui esercizio ben può legittimare un intervento volontario principale, e il rito unificato di famiglia ora prevede espressamente l’intervento volontario, disponendo altresì che esso non possa avvenire «oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto», salvo che il terzo «compaia volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio». �L’intervento volontario presuppone: 1. che il terzo sia titolare di un diritto connesso alle posizioni giuridiche già dedotte in causa, che intende far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune soltanto di esse; ovvero 2. che il terzo non faccia valere un proprio diritto, ma si limiti a sostenere le ragioni di una delle parti, chiedendo l’accoglimento della domanda di questa stessa parte, di cui il terzo auspica e cerca di favorire la vittoria, i nonni sono titolari del diritto di sollecitare l’adozione di provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale”.
IL COLLOCAMENTO PARITETICO ALTERNATO DEL MINORI NON È GARANZIA DI SERENITÀ, così il Tribunale di Velletri 7 dicembre 2023. E’ quanto ha statuito il Tribunale di Velletri il 7 dicembre 2023 relativamente alla richiesta del padre di affidamento congiunto e paritetico del figlio minore. Il Tribunale ha ritenuto che un regime di frequentazione paritaria e alternata non assicurerebbe al bambino la sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo. Sicurezza e serenità che può essere maggiormente garantita dalla sua permanenza presso la casa familiare dove ha vissuto sino a quel momento. In ragione di queste considerazioni, e tenendo conto del fatto che il bambino ha un particolare legame con la madre, il Giudice, fermo restando l’affidamento condiviso del minore, ha ritenuto idoneo disporre il collocamento prevalente presso la madre con relativa assegnazione alla stessa della casa familiare nella quale è cresciuto.
LOCAZIONE di IMMOBILE conclusa dalla P.A. “iure privatorum” – Gravi motivi ex art. 27 della legge n. 392 del 1978 Cass. civ., Sez. 3 – , Ordinanza n. 30862 del 06.11.2023. In tema di locazione immobiliare conclusa dalla P.A. “iure privatorum”, quale conduttrice, la necessità che i gravi motivi del recesso, ex art. 27 della l. n. 392 del 1978, siano enunciati nella comunicazione a tal fine prevista esclude che il conduttore possa esplicitare successivamente le ragioni della determinazione assunta, invocando disposizioni di legge in tema di spending review diverse da quelle espressamente indicate in tale comunicazione.