RICORSO INTRODUTTIVO DOPO RIFORMA CARTABIA: AVVERTIMENTI

E’ configurabile la nullità dell’atto introduttivo anche nel caso in cui, nella contumacia del convenuto, siano stati omessi gli ulteriori avvertimenti (inerenti all’obbligatorietà della difesa tecnica ed alla facoltà di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato) inseriti, nel n.7 dell’art. 163 c.p.c., dal decreto legislativo n.149/22, atteso che il comma 1 dell’art. 164 c.p.c., non modificato dalla riforma Cartabia, richiama unitariamente e complessivamente “l’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163”:  l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

Tribunale di Salerno, Sezione prima.  Ordinanza del  17.01.2024 …omissis…. lette le note depositate dalle parti, sostitutive, ex art.127 ter c.p.c., dell’udienza del 12.01.24; letto il ricorso ex artt.170 d.P.R. n.115/02 e 15 decreto legislativo  n.150/11, depositato, in data 07.03.23, dalla … OMISSIS …; considerato che il giudizio in esame è disciplinato dagli artt. 281 deciesess c.p.c., come previsto dal predetto art.15 decreto legislativo n.150/2011; rilevato che i resistenti … omissis … non si sono costituiti; rilevato,  altresì, che il ricorso introduttivo contiene solo una parte dell’avvertimento di cui al n.7 del comma 3 dell’art.163 c.p.c., come novellato dal decreto legislativo n. 149/22 e richiamato dal comma 1 dell’art. 281 undecies c.p.c., mancando, in particolare, il riferimento all’obbligatorietà della difesa tecnica in tutti i giudizi dinanzi al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, nonché alla facoltà della parte di presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ne sussistano i presupposti; ritenuto che al procedimento semplificato di cognizione ex artt.281 deciesess c.p.c. sia applicabile la disciplina di cui all’art.164 c.p.c. relativa alla nullità della citazione, come già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al rito sommario di cognizione ex artt. 702bis-702quater c.p.c. (cfr. Cass. n. 5517/17, secondo cui “Nel procedimento disciplinato dagli artt.702-bisess. c.p.c., in caso  di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all’“editio  actionis”che alla“vocatio in ius”, è applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la  regola della rinnovazione dell’atto introduttivo nullo ai sensi dell’art. 164 c.p.c. con l’assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione”); ritenuto che la nullità dell’atto introduttivo sia configurabile anche nel caso in cui, nella contumacia del convenuto, siano stati omessi gli ulteriori avvertimenti (inerenti all’obbligatorietà della difesa tecnica ed alla facoltà di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato) inseriti,  nel n.7 dell’art.163 c.p.c. dal decreto legislativo n.149/22, atteso che il co.1 dell’art.164 c.p.c., non modificato dalla riforma Cartabia, richiama unitariamente e complessivamente  “l’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo163”, che ora risulta composto da tre distinti avvertimenti; PQM rilevata la nullità del ricorso introduttivo, letto l’art. 164 c.p.c., dispone la rinnovazione del ricorso nei confronti dei resistenti … omissis … , nelle forme e nei termini di legge, e rinvia all’udienza dell’11/09/24 h 10,00. Si comunichi. Salerno, lì 17 gennaio 2024

 

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