ACCESSO CIVICO: SENTENZA del CONSIGLIO di STATO

L’Accesso civico consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, decreto legislativo n. 33 del 2013).  L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1). L’ Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).  ⏩ Alcuni cittadini adivano il Tar per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di diniego del comune relativamente ad un’istanza di accesso agli atti (𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥egge 𝟐𝟒𝟏 del 19𝟗𝟎 𝐞 𝐩𝐨𝐢 𝐚𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐝ecreto legislativo  𝟑𝟑 del 𝟐𝟎𝟏𝟑 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐔𝐄𝐋, 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐜𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐝. “𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐩𝐨𝐩𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞”). ✍️ La seconda istanza l’Ente Locale la rigettava   con una nota che confermava quanto contenuto nella nota di rigetto della 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞.  SECONDO il COMUNE: “La mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti, 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐨, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell’interesse a base della posizione legittimante l’accesso, 𝐧𝐨𝐧 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐚 l’amministrazione ad un 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐚𝐦𝐞 della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto”. CONSIGLIO di STATO: “L’assunto della parte appellante, pur essendo astrattamente condivisibile, in quanto conforme alla constante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. IV, 13.01.2020 n. 279 e, nello stesso senso, Cons. St., Sez. IV, 22.09.2020 n. 5549), non può trovare applicazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in relazione alla quale, contrariamente a quanto ritenuto nel primo motivo di appello, non viene in rilievo una mera reiterazione della prima richiesta di accesso documentale, in assenza di nuovi elementi, ma una 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐛𝐚𝐬𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐜𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨”. (𝑪𝒐𝒏𝒔𝒊𝒈𝒍𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝑺𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒏𝒕. n. 1117 𝒅𝒆𝒍 02.02.2024)

CONSIGLIO di STATO V SEZIONE 15 settembre 2022 7999: “La mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata dalla destinataria, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell’interesse a base della posizione legittimante l’accesso, non vincola l’amministrazione a un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine ovvero oggetto di impugnativa rigettata con sentenza passata in giudicato. Non può considerarsi quale nuovo elemento in grado di legittimare la presentazione di una nuova istanza di accesso la richiesta di uno specifico documento da intendersi ricompreso nella prima richiesta avente lo stesso oggetto e volta alle medesime finalità”.

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