
TRIBUNALE DI BOLOGNA – SECONDA SEZIONE CIVILE . Nella causa civile iscritta al n. r.g. 13144/2023 promossa da: A. SRL […] contro R. R. […]
DECRETO – (art. 171-bis c.p.c.) Il giudice, esaminati gli atti; visto l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; vista la comparsa di costituzione della convenuta opposta; ritenuto che è opportuno differire, ai sensi dell’art. 171-bis, comma 3, c.p.c., la data della prima udienza regolata dall’art. 183 c.p.c. rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter c.p.c.: si richiamano i principi di chiarezza e sinteticità (v. il Protocollo 6 maggio 2021 dell’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, i novellati art. 121 c.p.c. e art. 46 disp. att. c.p.c., il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023); ravvisata peraltro, in relazione alle peculiarità del caso quali emergenti dagli atti, l’opportunità di sentire i difensori in una udienza anteriore a quella regolata dal novellato art. 183 c.p.c., anche per valutare l’eventualità di una definizione amichevole o comunque più rapida della controversia, con un minor dispendio di attività e aggravio di spese, in quanto la convenuta opposta, dopo aver premesso che la causa riguarda obbligazioni derivanti da contratto di locazione di immobile urbano ed è soggetta dunque al rito locatizio di cui all’art. 447-bis c.p.c, ha eccepito la tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione e non con ricorso, sollevando così una questione pregiudiziale attinente al processo – invero rilevata anche dal giudice ad un primo esame dell’atto introduttivo – di per sé potenzialmente idonea a precludere l’esame del merito (art. 279, comma 2, n. 1, c.p.c., non modificato dalla riforma Cartabia; cfr. anche Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927) e così a rendere superfluo il deposito delle tre memorie integrative che le parti «possono» depositare a norma dell’art. 171-ter c.p.c.; ritenuto infatti che, seppur non espressamente prevista dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, la fissazione di una udienza anticipata ad opera del giudice, cui spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento (art. 175 c.p.c.), non è vietata ed anzi può contribuire a raggiungere gli «obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio» perseguiti dalla riforma Cartabia (art. 1, comma 1, l. 26 novembre 2021, n. 206), in attuazione del generale principio di economia processuale (art. 97 cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 cost.): ciò vale anche nel caso di specie, essendo opportuno che sia immediatamente discussa nel contraddittorio delle parti la questione pregiudiziale attinente al processo, relativa non tanto al rito applicabile (cfr. Trib. Roma, sez. VI, decr. 22 giugno 2023, che all’esito delle verifica preliminare di cui all’art. 171-bis c.p.c. ha disposto il mutamento dal rito ordinario a quello locatizio) ma alla stessa tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la decisione della quale è già possibile allo stato degli atti e potrebbe definire il giudizio, rendendo superfluo il deposito delle memorie integrative; in tale prospettiva, gli artt. 175, 187, commi da 1 a 3, 279, 80-bis disp. att., c.p.c., rimasti immutati dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 nonostante l’anticipazione delle barriere preclusive ad un momento anteriore all’udienza ex art. 183 c.p.c., paiono suscettibili di una ragionevole rilettura, coerente con le finalità perseguite dalla riforma Cartabia e coi principi costituzionali in tema di processo civile, tale da consentire, ove non sia necessario attendere il deposito delle memorie di cui all’art. 171-ter c.p.c. e previo confronto coi difensori, l’immediato passaggio della causa in decisione all’esito di una udienza appositamente fissata dal giudice, in data anteriore a quella dell’udienza indicata per la comparizione nell’atto di citazione (art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.) ed oggi regolata dal novellato art. 183 c.p.c. (così, per ragoni attinenti al merito, Trib. Bologna, decr. 3 novembre 2023); P.Q.M. visto l’art. 171-bis, comma 3, c.p.c., differisce al 21 marzo 2024 ore 9:15 la data della prima udienza, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter c.p.c.; visto l’art. 121 c.p.c., invita i difensori ad attenersi alle indicazioni in tema di sinteticità e chiarezza contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 (da leggersi con gli opportuni adattamenti alle previsioni del nuovo rito Cartabia) e dunque in particolare a non ripetere quanto già scritto (vedi Protocollo sulla redazione degli atti processuali del 6 maggio 2021 Ordine Avvocati e Tribunale di Bologna); visto l’art. 175 c.p.c., anche in relazione agli artt. 187 e 279, comma 2, n. 1, c.p.c., fissa per l’audizione dei difensori e la discussione della questione pregiudiziale attinente al processo l’udienza giovedì 28 dicembre 2023 ore 12:30, con termine all’attrice per eventuale breve nota scritta da depositarsi in telematico entro le ore 10 del 28 dicembre 2023; dispone il seguente calendario della fase di trattazione: udienza giovedì 28 dicembre 2023 ore 12:30 per audizione dei difensori; udienza giovedì 21 marzo 2024 ore 9:15 per le attività di cui all’art. 183 c.p.c.; rinvia all’udienza giovedì 28 dicembre 2023 ore 12,30: su concorde istanza dei difensori, che a tal fine entro il 27 dicembre 2023 potranno depositare istanza con indicazione dei rispettivi indirizzi email non PEC e darne avviso al giudice anche via email, potrà disporsi che l’udienza si tenga a norma dell’art. 127-bis c.p.c. Bologna, 22 dicembre 2023 Il giudice Antonio Costanzo.