GIURISPRUDENZA in PILLOLE

PENE SOSTITITIVE: La corte di Cassazione – 2^ Sezione Penale – , con la sentenza n. 43848 del 29 settembre 2023, depositata il 31 ottobre 2023,  in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che il giudice non è tenuto a proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, in quanto investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per beneficiare della sostituzione. Inoltre il medesimo Collegio ha affermato che il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta avanzata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione.

FAMIGLIA: Corte di Cassazione  3^ Sezione Civile -Sentenza n. 34560 – Ud. 13.11.2023 – Pubblicata il 11.12.2023. ” Rischia un pesante risarcimento del danno il genitore che priva l’ex di loro figlio, anche se il giudice non lo ha ascoltato: il ragazzino non può giustificarsi sostenendo di non voler più vedere il papà. A confermare il risarcimento è la Suprema Corte, che ha respinto il ricorso di una mamma che aveva ripetutamente negato le visite fra il padre e la bambina. I giudici hanno spiegato che, quando il minore è una parte sostanziale della causa come nei procedimenti di affidamento, deve essere necessariamente ascoltato. Diverso è un giudizio di risarcimento del danno endofamiliare: i giudici spiegano che la Corte territoriale, per un verso, ha ritenuto che alla luce delle prove acquisite la responsabilità della ricorrente, per il danno da privazione del rapporto genitoriale subito dall’ex marito, fosse stata compiutamente accertata, sicché ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria, l’audizione del figlio minore si palesava del tutto superflua. Per altro verso, ha osservato che il giudizio introdotto con la domanda costituiva un procedimento in tema di responsabilità aquiliana tra i genitori, nel quale, la predetta audizione era stata invocata impropriamente, dovendosi escludere che il minore potesse rivestire la qualità di parte in senso sostanziale in un giudizio di carattere risarcitorio tra i propri genitori divorziati, destinato a culminare in una pronuncia che non avrebbe toccato in alcun modo la sfera giuridica del minore”.

FALSO INNOCUO: Cassazione  Penale, 5^ Sezione sentenza del  07 dicembre 2023, n. 48828. La Corte di appello di Napoli con propria sentenza del 17 febbraio 2023  confermava  la sentenza di condanna del Tribunale di Torre  emessa a carico di … omisssis …  per il delitto di cui all’art. 483 c.p. perchè, nella qualità di amministratore di un condominio, dichiarava falsamente in una C.I.L.A. che il fabbricato cui i lavori indicati nell’atto si riferivano non erano interessati da opere realizzate in assenza di titolo abilitativo idoneo. I giudici di merito avevano ritenuto provato che nel mese di maggio 2016, cioè quattro mesi prima della dichiarazione falsa, vi era stato un accertamento dell’ufficio comunale  che aveva accertato un abuso, consistente nell’installazione di cinque lampioni non autorizzati nell’area circostante il fabbricato, e che l’amministratore era stato diffidato a provvedere ma non aveva adempiuto alla prescrizione.” “(…) Ricorre per cassazione l’imputato con i seguenti motivi:  Con il primo motivo il ricorrente deduce (…) l’eventuale falsità sarebbe inidonea ad ingannare l’amministrazione proprio perchè questa era ben consapevole del ritenuto abuso da diversi anni. Si tratterebbe di un caso di falso innocuo.” “(…) L’innocuità del falso, che attiene alla tipicità del fatto materiale, non va confusa con la sua presunta inutilità, profilo che tutt’al più attinge l’ambito della prova del dolo del reato: l’innocuità del falso riguarda infatti, esclusivamente, l’inesistenza dell’oggetto tipico della falsità di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria (Cassazione Penale Sezione 5^ n. 28599 del 07.04.2017) a prescindere dall’uso che dell’atto oggetto di falsificazione venga fatto (Cassazione Penale Sezione 3^, n. 34901 del 19.07.2011). Ed ancora, ai reati di falso sono estranee le nozioni di danno e di profitto, essendo sufficiente, per il perfezionamento delle rispettive fattispecie, il mero pericolo che dalla contraffazione o dall’alterazione possa derivare alla fede pubblica, che è l’unico bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici dettate in materia. Nel caso di specie nemmeno il ricorrente dubita della valenza probatoria della dichiarazione falsa di cui si discute e si intrattiene, non a caso, sull’assenza di danno: che l’atto falso abbia conseguito o meno gli effetti prefissati è, invece, del tutto irrilevante.” (Fonte: Stralcio a cura di Annapia Biondi, Giappichelli, Un anno di Sentenze)

RESPONSABILITA’ MEDICA: Corte di Cassazione Sentenza  del 17.10. 2023, n. 44624. La Corte di Cassazione  ha affermato che in materia di giudizio sulla responsabilità medica nel caso di addebito colposo mosso a più soggetti a titolo di cooperazione, per poter fondatamente addivenire al rimprovero della causazione omissiva dell’evento, attraverso il necessario ragionamento controfattuale, occorre distinguere tra le posizioni di ciascuno di essi onde poter verificare, in rapporto a ciascuno, quale sarebbe stato il comportamento alternativo diligente che essi avrebbero dovuto tenere ed in particolare quale sarebbe stata, in ciascun caso, la condotta “salvifica”, stabilendo cioè cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta indicata per ognuno degli imputati fosse stata effettivamente tenuta anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti; con l’ulteriore specificazione in forza della quale, ove la condotta colposa ascritta al primo garante consista nell’omessa segnalazione, al soggetto subentrante, della situazione di rischio a lui nota ed indipendente dal suo operato, ai fini della sussistenza del nesso causale tra tale omissione e l’evento deve accertarsi che la successiva condotta negligente del garante subentrato trovi causa proprio in tale mancata segnalazione. Inoltre, non può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell’evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, ciò che si verifica solo allorquando la condotta sopravvenuta abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente provocata o l’abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata. (Fonte: Chiara Di LORENZO – Ufficio Legislativo FNOMCEO)

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati