Per la Corte di Cassazione, prima sezione penale commette il reato previsto e punito dall’art. 650 del codice penale , il genitore che, non rispettando l’ordine del Dirigente Scolastico, omette di produrre la documentazione sulle vaccinazioni • (Cfr. Cassazione penale sez. I, 12. 01. 2022, n.2885
Integrare il reato previsto e punito dall’articolo 650 del cp la condotta dei genitori di una minore che non ottemperano ad un provvedimento legalmente dato per ragioni di salute ( nel caso di specie un provvedimento dirigente dirigente scolastico) con il quale veniva sospesa dalla frequenza scolastica la figlia minore per mancata presentazione della certificazione attestante la sottoposizione della minore alla somministrazione dei vaccini previsti per legge come obbligatori. Il provvedimento, infatti, lungi dall’avere per oggetto l’inadempimento degli obblighi di vaccinazione della minore, sotto il profilo della mancata sottoposizione della stessa alla somministrazione dei vaccini previsti come obbligatori dalla legge, trova il suo fondamento normativo nell’inosservanza del «provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica» emanato a seguito della mancata presentazione della documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, che l’articolo 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito nella legge 31 luglio 2017 n. 119, prescrive come requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie (l’inosservanza si era sostanziata nell’aver continuato ad accompagnare la figlia minore presso l’istituto scolastico, facendole frequentare le lezioni, nonostante il diniego di accesso in vigore).
Art. 650 c.p.: Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità
“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206 (162 bis; 2, 15 T.U. di P.S.)”.
Trattandosi di un reato contravvenzionale, punibile con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si può ricorrere all’istituto dell’oblazione, nell’ipotesi di cui all’art. 162 bis del c.p. che prevede la possibilità, mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, di estinguere il reato.
OBLAZIONE: istituto giuridico attraverso il quale, è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. In sintesi, l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.