CARCIOFI COTTI PER STRADA: CONFERMATA LA CONDANNA

⚖“L’art. 5 in esame, infatti, è stato abrogato (con altri) dall’art. 18, decreto legislativo  2 febbraio 2021, n. 27, in vigore dal 26.3.2021. Il giorno prima di quest’ultima data, tuttavia, è entrato in vigore il decreto legge 22 marzo 2021, n. 42, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato lo stesso art. 18, ampliando il novero delle disposizioni della legge n. 283 del 1962 sottratte all’abrogazione; tra queste, anche l’art. 5 qui contestato. Ne consegue che l’abrogazione stessa della fattispecie in rubrica, pur approvata, non è mai entrata in vigore, perché superata da una previsione di segno contrario entrata in vigore prima dell’altra. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021”⚖

📌TESTO SENTENZA:
⚖LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA PENALE⚖
Presidente ROSI Elisabetta;  Relatore MENGONI Enrico
Sentenza n. 34395 depositata il 16 settembre 2021
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 21.1.2021, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava D.A., K.Y. e K.A. colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, tutti contestati a norma della Legge  30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), e lì condannava alla pena di euro duemila  di ammenda ciascuno.
2. Propone ricorso per cassazione la D., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– erronea applicazione della norma contestata. L’imputata sarebbe stata condannata pur in assenza di disposizioni astrattamente violate, in tema di cottura di carciofi alla brace; d’altronde, questa attività, con contestuale vendita del prodotto appena arrostito, non integrerebbe il reato in rubrica, poichè non sarebbe regolata da alcuna disposizione in tema di conservazione del prodotto stesso;
– la sentenza, in ogni caso, dovrebbe essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, alla luce dell’abrogazione disposta dal D. L.vo n. 27 del 2021.
Motivi della decisione
3. Il ricorso risulta infondato.
4. Con riguardo alla prima censura, che lamenta la configurabilità stessa della fattispecie nel caso in esame, occorre ribadire – insieme al Giudice del merito che il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), è configurabile quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del cd. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura (tra le altre, Sez. 3, n. 40772 del 5/5/2015, Torcetta, Rv. 264990; Sez. 3, n. 35828 del 7/7/2004, n. Cicolella, Rv. 229392). Ancora, questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione in oggetto, lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l’osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto (Sez. 3, n. 33313 del 28/11/2012, Maretto, Rv. 257130). E con l’ulteriore precisazione che la fattispecie in oggetto è configurabile tutte le volte in cui le modalità di conservazione delle sostanze alimentari contrastino con previsioni normative o anche soltanto con le regole dell’esperienza, sì da pregiudicare l’interesse del consumatore a che l’alimento sia ben mantenuto prima di essere ulteriormente lavorato o utilizzato nella produzione, venduto, preparato o somministrato per il consumo (per tutte, Sez. 3, n. 14549 del 5/3/2020, Di Lecce, Rv. 278775). 5. Tanto premesso in termini generali, la Corte rileva che di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata; la quale, in particolare, ha evidenziato che: a) la ricorrente era stata colta nell’atto di vendere sulla pubblica via – in modo ambulante e senza alcuna autorizzazione – 250 carciofi arrostiti; b) questi, cucinati all’aperto, erano privi di copertura o protezione, ed erano quindi esposti agli agenti inquinanti provenienti dalle autovetture in transito; c) si trattava, peraltro, di prodotti di origine ignota, in quanto non accompagnati da alcuna documentazione. Dal che, con argomento del tutto adeguato e non censurabile, la piena consumazione del reato in rubrica, attesa l’idoneità di un prodotto così conservato a cagionare un danno alla salute degli acquirenti; a nulla rilevando, peraltro, che “non risulta violata alcuna specifica norma nella cottura dei carciofi alla brace”, o che la cottura e contestuale vendita non rientrerebbero nella nozione di conservazione del prodotto, come si legge nel ricorso, in quanto il contesto nel quale gli stessi carciofi erano posti in vendita – per come sopra pacificamente richiamato ed al di fuori di ogni autorizzazione – risulta di per sè idoneo ad integrare la contravvenzione riscontrata.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato.
6. Non può esser accolta, di seguito, neppure la seconda censura, con la quale si chiede una pronuncia di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 7. L’art. 5, in esame, infatti, è stato abrogato (con altri) dal Decreto legislativo  2 febbraio 2021, n. 27, art. 18, in vigore dal 26.3.2021. Il giorno prima di quest’ultima data, tuttavia, è entrato in vigore il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 42, convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato lo stesso art. 18, ampliando il novero delle disposizioni della Legge n. 283 del 1962, sottratte all’abrogazione; tra queste, anche l’art. 5, qui contestato. Ne consegue che l’abrogazione stessa della fattispecie in rubrica, pur approvata, non è mai entrata in vigore, perchè superata da una previsione di segno contrario entrata in vigore prima dell’altra. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021. Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021
/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati