Con sentenza del GIP del Tribunale di Gela veniva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 609-bis c.p., reo di aver costretto una ragazza incontrata casualmente per strada a subire atti sessuali. Avverso la condanna l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando il fatto che il Giudice Per le Indagini Preliminari, avesse consentito la costituzione della parte civile con indagini preliminari non ancora chiuse, quindi prima dell’udienza preliminare. La Corte di Cassazione, ha statuito che «il criterio discretivo in ordine alla legittimità della costituzione del danneggiato come parte civile si incentra sulla preventiva conoscenza da parte di quest’ultimo della richiesta di patteggiamento, la quale soltanto deve ritenersi preclusiva all’attività processuale che verrebbe svolta in udienza, destinata in tal caso, facendo salvo il caso di rigetto del patteggiamento da parte del Giudice, a non poter trovare alcuno sbocco con la condanna dell’imputato». Già in passato la suprema corte aveva chiarito che al danneggiato è preclusa la possibilità di costituirsi parte civile nel caso in cui la richiesta di patteggiamento ed il consenso del pubblico ministero siano già stati portati a sua conoscenza, con conseguente illegittimità della condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato per il reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto. “In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice” (Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 03.12.20, n. 34530). Inoltre, «non sussiste interdipendenza biunivoca tra esercizio dell’azione penale e possibilità di costituzione di parte civile, come si desume – tra l’altro – dal rilievo che l’esercizio dell’azione penale legittima l’azione civile in sede penale, in quanto almeno uno tra i prevedibili sviluppi processuali avvalori l’aspettativa del danneggiato di ottenere la condanna dell’imputato al risarcimento del danno a norma dell’art. 185 c.p. e art. 538 c.p.p.» (Cfr. Cass. pen. SU n. 47803 del 2008 “Nell’udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini ex art. 447 non è ammessa la costituzione di parte civile e pertanto è illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.). Nel questione la costituzione di parte civile è legittimamente avvenuta in un momento processuale precedente a quello in cui è stata manifestata la volontà di definire il giudizio con applicazione della pena. Quindi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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