Nonostante l’entrata in vigore della normativa sulla prescrizione biennale dei conguagli di luce, gas e acqua, alcune società continuano a pretendere il pagamento di crediti riferiti a consumi antecedenti gli ultimi due anni. Le aziende tentano di scaricare responsabilità sul consumatore, ma la recente Legge di Bilancio esclude questa possibilità. Quindi non bisogna farsi intimidire e verificare la correttezza delle richieste del fornitore prima di pagare. Alcuni gestori, nel pretendere pagamenti oltre i nuovi termini di prescrizione, avrebbero addebitato agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori, a fronte di presunti tentativi di lettura da parte degli operatori dei servizi di fornitura andati a vuoto per inaccessibilità del misuratore. Tuttavia, non solo questi tentativi di lettura non sarebbero stati documentati, ma sarebbero stati smentiti da prove fornite dai consumatori. Sul tema è intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha avviato una specifica istruttoria con la quale ha sanzionato alcuni fornitori di gas e luce valutando come ingiustificato il rigetto delle richieste di prescrizione, in assenza di elementi idonei a dimostrare la responsabilità dei consumatori nel ritardo del pagamento delle bollette. Chi ha già sostenuto pagamenti relativi a conguagli indebiti ha diritto, secondo l’Antitrust, al rimborso entro tre mesi. Sul punto, però, è ancora più importante quanto stabilito adesso dalla Legge di Bilancio. Infatti, la problematica oggetto dell’intervento dell’Antitrust è oggi superata anche dal dato normativo che ha confermato la possibilità per i consumatori di eccepire la prescrizione biennale di quanto dovuto agli operatori per i consumi di gas, luce e acqua pluriennali fatturati in ritardo. Ma cosa fondamentale, la nuova legge consente di far valere la prescrizione anche nei casi in cui la mancata o erronea rivelazione dei relativi dati derivi da un’accertata responsabilità dell’utente. Carmelo Calì, Presidente Confconsumatori Sicilia
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